Vista la necessità di procedere all'apertura al traffico dell'area di parcheggio a margine di via Adolfo Toccafondi;
dato atto che la nuova viabilità è stata realizzata nell'ambito dell'intervento edilizio di cui al permesso di costruire P.G. 147818 del 22/12/2011, P.E. 3350/2011;
dato atto, altresì, che, con nota P.G. 231010 del 02/12/2019, inerente alla richiesta di convalida delle opere di segnaletica stradale e di emissione di ordinanza per l'apertura di nuove aree di circolazione, il committente, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice dei lavori, congiuntamente, hanno dichiarato che:
- le opere stradali sono state realizzate a regola d'arte e che risultano idonee all'apertura al transito pedonale e veicolare;
- le opere realizzate sono state eseguite in modo conforme a quanto previsto nel titolo edilizio P.G. 147818 del 22/12/2011 (P.E. 3350/2011);
- di aver eseguito, come da indicazioni dei rispettivi enti erogatori, le reti dei sottoservizi (acqua, gas, rete elettrica e telefonica);
visto il Nulla Osta in merito alla corretta esecuzione dell'impianto di pubblica illuminazione, P.G. n. 211846 del 15/10/2021 dell'U.O. Illuminazione Pubblica del Comune;
dato atto che è stata acquisita agli atti dell'ufficio idonea documentazione cartografica, rappresentativa della nuova viabilità e dell'impianto di segnaletica realizzato;
vista la convalida dell'impianto di segnaletica stradale, P.G. 229887 del 4/10/2021;
dato atto, pertanto, che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);
dato atto che la suddetta nuova viabilità è individuata nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione e la sosta nell'area di parcheggio a margine di via Adolfo Toccafondi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dal giorno 10 NOVEMBRE 2021, nella viabilità sotto indicata siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti:
1.
la circolazione e la sosta in detta viabilità sono disciplinate come illustrato nell'Allegato 1 (disciplina della circolazione e della sosta), parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa alla disciplina della circolazione e della sosta nell'area di parcheggio a margine di via Adolfo Toccafondi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PT - U.O.C. TPL, Traffico e Staff, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 12 novembre 2021