Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2662/2021

Gara ciclo - podistica competitiva, denominata "28a Scarpirampi"- 9° Trial della Calvana", in varie vie organizzata dall'A.S.D. Prato Promozione.
il dirigente

VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.) nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del giorno 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del giorno 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del giorno 17 giugno 2003;

VISTA l'istanza P.G. n. 11638 del giorno 13 ottobre 2021, con la quale la Provincia di Prato ha comunicato, per il giorno 14 novembre 2021, lo svolgimento della gara podistica e ciclistica competitiva denominata "28a Scarpirampi" - "9° Trial della Calvana", organizzata dal Signor Vezio Trifoni, in qualità di Presidente della Società A.S.D. Prato Promozione, con sede in Prato, con ritrovo dei concorrenti previsto per le ore 07:30 presso il Circolo ARCI "Santa Lucia", ubicato in via G. Giusti in prossimità dell'intersezione con via della Cooperazione, partenza degli stessi alle ore 08:15 dagli spazi privati del suddetto circolo ed arrivo previsto per le ore 13:00 circa nel territorio comunale di Vernio;

vista la comunicazione dell'organizzazione dell'evento sportivo acquisita il giorno 4/11/2021, nella quale è stato precisato che la partenza dei partecipanti avverrà dagli spazi privati del Circolo ARCI "Santa Lucia",

preso atto altresì "dell'autodichiarazione Covid 19 e rilevamento temperatura corporea", contenuta nell'istanza presentata, in data 13 ottobre 2021, dall'organizzazione della manifestazione sportiva, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista altresì la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 9 novembre 2021, nella quale è stato specificato che "..Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

VISTA la DETERMINAZIONE n. 1485 del giorno 9 novembre 2021, con la quale il Direttore dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio della Provincia di Prato ha autorizzato lo svolgimento della gara podistica e ciclistica competitiva denominata "28a Scarpirampi" - "9° Trial della Calvana", , a cura dell'A.S.D. Prato Promozione e programmata per il giorno 14 novembre 2021";

richiamato l'art. 3 del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale, al comma 1, stabilisce che: Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:...(omissis)... b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5...(omissis)...;

richiamato altresì l'art. 5 del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), punto 3) del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139, "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 08-10-2021, il quale stabilisce che: "2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra,organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento diquella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non puo' essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

PRESO ATTO della circolare del Ministero dell'Interno Prot. n. 300/A/2965/15/116/1 del 24 aprile 2015 recante indicazioni per l'adozione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione in occasione di competizioni ciclistiche;

VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PT, P.G. 229825 del 4/11/2021, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 14 NOVEMBRE 2021, dalle ore 08:00 fino all'uscita dei concorrenti dal territorio comunale e comunque non oltre le ore 09:15, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

  • Via Giuseppe Giusti, nel tratto compreso tra gli spazi privati del Circolo ARCI "Santa Lucia e via del Guado a S. Lucia;
  • Via del Guado a Santa Lucia, nel tratto compreso tra via G. Giusti e via di Canneto;
  • Via di Canneto, nel tratto compreso tra via del Guado a S. Lucia e l'innesto con il sentiero in direzione della località S. Leonardo, al confine con il Comune di Vaiano:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla manifestazione sportiva ciclo-podistica competitiva.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PT - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclo-podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara ciclo-podistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a quindici minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;

- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;

- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzazione della manifestazione sportiva, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa ciclo-podistica e successivamente dovrà essere comunicato l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione sportiva.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE altresì che:

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni previste nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclo-podistica;

- la carovana ciclo-podistica dovrà essere scortata dagli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere garantito dagli organizzatori un idoneo servizio di scorta tecnica, in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada", pubblicato sulla G.U.R.I. 05 febbraio 2003, n. 29, come modificato con Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007 (G.U.R.I. 6.3.2008, n. 56), che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in entrambi i sensi di marcia della gara in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura idonea ad evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della corsa ciclo-podistica.

Si evidenzia fin d'ora che, come da comunicazione pervenuta dal Comando di Polizia Municipale lo stesso non sarà in grado di poter assicurare un servizio di scorta come richiesto. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura ed a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione stradale e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della gara, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della gara medesima.

I responsabili dell'organizzazione della gara predisporranno altresì, a loro cura e spese, un idoneo servizio di personale a terra addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva, composto da personale abilitato ed in numero sufficiente a garantire la sicurezza della circolazione e della carovana dei partecipanti in osservanza di quanto disposto con il "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni su strada" suddetto e, ove le circostanze di tempo e di luogo lo richiedano, una specifica segnaletica temporanea in corrispondenza delle intersezioni stradali e nei punti più sensibili del percorso che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti chiaramente della sospensione temporanea della circolazione.

Se le condizioni del traffico al momento lo rendano necessario, per la sicurezza della circolazione nonché dei partecipanti e/o degli spettatori, sia disposta la chiusura con idonea transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara nonché per il tempo necessario alle fasi di partenza e di arrivo e comunque fino a quando le circostanze lo richiedano a tutela dell'incolumità dei partecipanti e dei terzi. Tutto ciò fermo restando l'obbligo degli organizzatori di liberare le aree nei tempi previsti dalla presente ordinanza.

Gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione sportiva. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.

Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione sportiva.

RENDE NOTO

che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore. Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Che la gara ciclo-podistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione sportiva, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione, del pubblico e degli altri utenti della strada.

Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione sportiva.

Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Prato n. 1485 del giorno 9 novembre 2021, con la quale il Direttore dell'Area Tecnica Servizio Assetto e Gestione del Territorio di detta Provincia ha autorizzato, per il giorno 14 novembre 2021, lo svolgimento della gara podistica e ciclistica competitiva denominata "28a Scarpirampi" - "9° Trial della Calvana", citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Inoltre si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva.

Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica, ai sensi del D.P.R. 445/2000, all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it prima della decorrenza del presente atto.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, se prevista, conformemente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione sportiva;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento sportivo;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza;
  6. verifica dell'avvenuta esecuzione delle opere di ripristino delle parti ammalorate delle strade indicate nella presente ordinanza e successivo invio della comunicazione dell'esito della verifica stessa all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it;
  7. rispetto della normativa e dei protocolli sanitari vigenti in materia di contenimento della diffusione del contagio da virus Covid-19.

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione sportiva, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione sportiva.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.

Il presente provvedimento è valido il giorno 14 novembre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 09:15.

Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 12 novembre 2021

Il Dirigente
(Arch. Francesco Caporaso)