Vista la propria ordinanza n. 2309/2021, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire, in via B. Cairoli, all'interno degli stalli di sosta posti in prossimità dei civici 74-76, l'installazione di un'area di cantiere, nonché nella stessa via B. Cairoli, in prossimità del civico 55, il posizionamento di un ponteggio a sbalzo occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ivi ubicato";
visto il sopralluogo effettuato da personale di questo Servizio in data 19/10/2021;
rilevata la necessità, per motivi tecnici, di apportare una parziale modifica alla collocazione dell'area di cantiere necessaria nell'ambito dei suddetti lavori, integrando, conseguentemente, la suddetta ordinanza n. 2309/2021;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che il punto 1. del dispositivo dell'ordinanza n. 2309/2021, sia modificato come segue:
1. Area di cantiere
Si specifica che l'ordinanza n. 2309/2021 è confermata in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., la ditta esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 20 ottobre 2021