Allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "L'Isola Santa Trinita", prevista, in un tratto di via Santa Trinita ed in un tratto di via M. Nistri, dal giorno 15 ottobre al giorno 17 ottobre 2021, a cura dell'attività commerciale denominata "Uscio e Bottega";
vista la richiesta pervenuta, in data 7 ottobre 2021, dalla suddetta attività commerciale, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità;
acquisita altresì, in data 07/10/2021, la relazione tecnica denominata "Safety & Security - Disposizioni anticovid-19", redatta, in base alla normativa vigente, dal tecnico appositamente incaricato dall'organizzazione dell'evento in oggetto, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
vista la nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 09/10/2021, nella quale viene significato che "... Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";
visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;
visto l'art. 26, commi 1 e 2, del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, il quale stabilisce che "le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11...";
visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto il D.L. 18 maggio 2021, n. 65, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18-5-2021, avente per oggetto Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale, all'art. 3 (Attivita' commerciali all'interno di mercati e centri commerciali), stabilisce che "Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attivita' degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centricommerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020";
vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;
visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";
visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 175, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
visto l'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 175, ove si dispone che "1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020";
richiamato l'art. 3 del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 105, il quale, al comma 1, stabilisce che: Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:...(omissis)...e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;...(omissis)...;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni di commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
1 Montaggio degli allestimenti e successivo smontaggio degli stessi
che, dalle ore 08:00 del giorno 15 OTTOBRE 2021 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 08:00 del giorno 18 OTTOBRE 2021, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1 Provvedimento principale
1.1
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di: validità.
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti e ai tratti stradali interessati dagli stessi, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata alla presentazione, da parte dell'organizzazione dell'evento, delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della manifestazione.
1.2. Deviazioni
Durante la fase di attuazione del suddetto provvedimento di divieto di transito il traffico veicolare sarà così deviato:
--il traffico diretto in Via dei Sassoli in:
Via Pomeria, Via Frascati, Via dei Sassoli;
--il traffico diretto in Via M. Nistri in:
Via Pomeria,Via Frascati, Via Carbonaia, Via Santa Trinita, Via M. Nistri (vedasi punto 1.3.4).
1.3. Ulteriori provvedimenti.
1.3.1
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
1.3.2
STRADA SENZA USCITA, verso via Santa Trinita, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
1.3.3
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, eccetto i veicoli diretti al Piazzale della Conca di Santa Trinita, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto, con pannelli integrativi d'eccezione;
1.3.4 Giorno 15/10/2021, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, giorni 16/10/2021 e 17/10/2021, dalle ore 00:00 alle ore 18:00:
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
2
che, nei giorni 15, 16 e 17 OTTOBRE 2021, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 24:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di: validità.
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio degli allestimenti ed ai tratti stradali interessati dagli stessi, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
2.2
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
2.3
STRADA SENZA USCITA, verso il civico 49, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
2.4.
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra.
2.5
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
2.6
STRADA SENZA USCITA, verso via M. Nistri, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
2.7
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di validità;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2.8
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando l'attuale senso unico di circolazione ed apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
2.9
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, eccetto i residenti del tratto di via Sant'Orsola aperto alla circolazione veicolare, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto, con pannello integrativo d'eccezione.
2.10
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.
3 Preavvisi delle deviazioni
Gli organizzatori della manifestazione dovranno apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le deviazioni all'uopo adottate, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione dovrà installare le strutture in modo tale da lasciare liberi gli accessi alle proprietà private ed agli stalli adibiti alla sosta degli invalidi, muniti del contrassegno conforme alla Fig. V 4 Art. 381 del D.P.R. 19.12.1992, n. 495, nonché consentire l'eventuale transito in emergenza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento o degli organi di Polizia.
Gli organizzatori dovranno inoltre adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione ed idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
Dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.
Al termine della manifestazione dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A. per provvedere, a proprio carico, alla pulizia meccanica dell'area dove si è svolto l'evento.
Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dall'organizzazione, dagli avventori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni conseguenti l'evento.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti
uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e
penali.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, l'organizzazione dell'evento, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'organizzazione dell'evento, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 11 ottobre 2021