Vista l'ordinanza n. 1593/2002, con la quale, fra l'altro, veniva istituito, in via Senio, civico 105, n. 1 (uno) stallo per la sosta dei veicoli al servizio di persone diversamente abili munite dello speciale contrassegno invalidi di cui agli artt. 188 del Nuovo Codice della Strada e 381, così come modificato dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione;
dato atto che il suddetto stallo di sosta risulta inutilizzato da lungo tempo e che, allo stato attuale, non sono presenti, in prossimità di esso, servizi di pubblica utilità che ne giustifichino la permanenza;
preso atto, quindi, della necessità di revocare la citata ordinanza n. 1593/2002, limitatamente allo stallo di sosta invalidi generico ubicato in via Senio, civico 105;
dato atto che la succitata ordinanza n. 1593/2002 rimane in vigore in ogni altra sua parte;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 5 OTTOBRE 2021
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1593/2002, limitatamente allo stallo di sosta invalidi generico ubicato in via Senio, civico 105.
Si dà atto che l'ordinanza n. 1593/2002 rimane in vigore in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 5 ottobre 2021