Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2243/2021

Integrazione all'ordinanza 2238 /2021: gara ciclistica competitiva - "57a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", organizzata dall' Associazione Polisport Mercatale 2000.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2238/2021, con la quale sono stati adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva categoria Juniores, denominata "57a Coppa 29 Martiri di Figline di Prato", programmata per il giorno 3 ottobre 2021;

dato atto che al punto 2 della suddetta ordinanza è stato riscontrato un errore materiale relativo alla data di svolgimento del suddetto evento sportivo;

rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinanza n. 2238/2021;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che il dispositivo dell'ordinanza n. 2238/2021 sia modificato come segue:

al punto 2 le parole 03 SETTEMBRE 2021 siano sostituite dalle parole 03 OTTOBRE 2021.


Si specifica che l'ordinanza n. 2238/2021 è confermata in ogni altra sua parte.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 1 ottobre 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)