Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 234/2021

Apertura al transito di un nuovo tratto stradale denominato via Fedele Cova. Disciplina della circolazione.
il dirigente

Vista la necessità di procedere all'apertura al traffico di un nuovo tratto stradale, di collegamento tra via del Purgatorio e via Nenni, realizzato nell'ambito del progetto denominato "Raddoppio della declassata al Soccorso, realizzazione delle complanari";

Dato atto che il nuovo tratto stradale è intitolato a Fedele Cova, ha una sezione di circa 7.5 ml, una lunghezza complessiva di circa 250 ml ed è affiancato da un percorso pedonale e ciclabile della larghezza media di 2,5 ml;

vista la richiesta di ordinanza di apertura al transito della suddetta viabilità, pervenuta dal Direttore dei Lavori, interno a questo Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, in data 1° febbraio 2021;

dato atto che nella succitata richiesta è stato precisato che l'apertura al transito della nuova via Fedele Cova è prevista per le ore 12.00 del giorno 4 febbraio 2021;

dato atto che è stata acquisita agli atti dell'ufficio idonea documentazione cartografica, rappresentativa della nuova viabilità e dell'impianto di segnaletica realizzato;

dato atto che la suddetta nuova viabilità è individuata nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

dato atto che l'impianto segnaletico rappresentato nella cartografia è conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);

rilevata pertanto la necessità di ratificare la segnaletica stradale realizzata e di adottare provvedimenti permanenti di viabilità per disciplinare compiutamente la circolazione nella nuova viabilità denominata via Fedele Cova;

richiamata la D.G.C. n. 11 del 27.01.2015, relativa all'assegnazione di nuovi toponimi ad altrettante aree di circolazione;

visto il parere favorevole della Prefettura di Prato, ai sensi della legge 23.06.1927, n. 1188, prot. 9351 del 20.04.2015, inerente all'assegnazione, fra gli altri, del toponimo "Fedele Cova" alle viabilità individuate dalla citata deliberazione della Giunta Comunale;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dalle ore 12:00 del giorno 04 FEBBRAIO 2021, nella nuova viabilità sotto indicata siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti:

1.

  • via Fedele Cova:

la circolazione in detta nuova viabilità è disciplinata come illustrato nell'Allegato 1 (disciplina della circolazione), parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, della quale si dà atto con la presente ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 4 febbraio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)