Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2024/2021

Corsa podistica non competitiva denominata "La vita al Centro", organizzata dall'Associazione Sportiva "Sport per Prato".
il dirigente

Vista la richiesta del giorno 03 agosto 2021, presentata dal Signor Galardi Luigi, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva denominata " Sport per Prato", relativa all'adozione, per il giorno 10 settembre 2021, di provvedimenti temporanei di viabilità in varie vie cittadine, allo scopo di svolgere una manifestazione sportiva consistente in una camminata non competitiva di 3 Km circa, denominata "La Vita al Centro", con partenza dal Playgroud del Serraglio Federico "Yoghi" Giuntoni prevista alle ore 20:00 ed arrivo programmato per le ore 21:30 circa in Piazza Santa Maria delle Carceri;

vista "l'integrazione al Piano per la Gestione della Sicurezza e della Emergenza - evento La Vita al Centro", nonché la "Relazione Tecnica", redatti, in base alla normativa vigente, dal tecnico incaricato dall'organizzazione dell'evento sportivo, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

preso atto della nota pervenuta dal Comando di Polizia Municipale in data 03 settembre 2021, nella quale, viene significato che " Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana. Si rimette la presente ai competenti uffici per le opportune valutazioni di carattere tecnico e di merito.​

dato atto, quindi, che l'organizzazione della camminata non competitiva dovrà garantire il rispetto delle misure di prevenzione per il contenimento del contagio da virus Covid-19 previste dalla vigente normativa e dai relativi protocolli in materia;

visto lo Statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07/10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni;

ravvisata la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

visti gli artt. 5, 7, 9 e 190 del D. Lgs 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

preso atto che la richiesta si riferisce ad una manifestazione avente carattere non competitivo;

visto il percorso scelto per lo svolgimento della manifestazione;

preso atto che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;

visto il Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005;

vista la risoluzione del Dipartimento delle Entrate del 07/12/1995, prot. 280, relativa all'occupazione di suolo pubblico in occasione di manifestazioni sportive;

rilevato che non sono emersi elementi ostativi allo svolgimento della manifestazione;

ritenuto che, per quanto di competenza, nulla osta allo svolgimento della predetta manifestazione sportiva non competitiva a condizione che siano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti di seguito indicati, in particolare a carico degli organizzatori;

ritenuto di dover garantire comunque la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il corretto e regolare svolgimento della manifestazione in oggetto;

rilevata la necessità, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblica incolumità, di adottare la sospensione della circolazione sulle strade interessate per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti;

richiamato l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

che il giorno 10 SETTEMBRE 2021, dalle ore 20:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 21:30, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

Percorso di km 3

  • Playground del Serraglio Federico "Yoghi" Giuntoni (partenza della camminata non competitiva);
  • attraversamento del Viale Galileo Galilei;
  • Pista ciclabile "Gino Bartali", nel tratto compreso tra il Piazzale del Ponzaglio e il Ponte F. di Marco Datini;
  • Ponte Francesco di Marco Datini;
  • Pista ciclabile "Fausto Coppi", nel tratto compreso tra il Ponte F. di Marco Datini ed il Ponte Venti Settembre;
  • Ponte Venti Settembre;
  • Percorso ciclopedonale di Piazzale Porta Fiorentina;
  • Piazza San Marco, nel tratto posto a collegamento tra il percorso ciclopedonale di Piazzale Porta Fiorentina e Via G. Mazzini;
  • Via Giuseppe Mazzini;
  • Via Benedetto Cairoli;
  • Piazza del Comune, nel tratto posto a collegamento tra Via B. Cairoli e Via Ricasoli;
  • Via Ricasoli;
  • Piazza San Francesco, nel tratto posto a collegamento tra via Ricasoli e Via San Bonaventura;
  • Via San Bonaventura, nel tratto compreso tra Piazza San Francesco e Piazza Sant'Antonino;
  • Piazza Sant'Antonino;
  • Vicolo de' Bardi;
  • Piazza Santa Maria delle Carceri - arrivo della corsa podistica:

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, limitatamente alle fasi di passaggio dei partecipanti alla camminata non competitiva.

Si dispone che nell'attraversamento del Viale G. Galilei ed in tutti i tratti stradali che la camminata non competitiva dovrà percorrere in senso contrario a quello ordinario di circolazione, gli organizzatori adottino la massima cautela a mezzo di movieri a terra, opportunamente dotati di pettorina catarifrangente e di paletta, da dislocare lungo le vie interessate e, in particolare, in prossimità di tutte le intersezioni presenti.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

DALLE STRADE LATERALI AL PERCORSO SARA' CONSENTITO L'ATTRAVERSAMENTO IN ASSENZA DI CONCORRENTI.

In ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

Si evidenzia fin d'ora che, in esito ai contatti telefonici intercorsi, il Comando di Polizia Municipale non sarà in grado di poter assicurare, con il personale a propria disposizione per il giorno indicato, un servizio di scorta. Pertanto, salvo che non sia prevista la scorta da parte di altri Organi di Polizia Stradale, dovrà essere assicurata, a cura e a spese degli stessi organizzatori, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta tecnica composta da personale abilitato ed in numero adeguato a tutelare la sicurezza della circolazione e dei partecipanti, in osservanza di quanto disposto in materia. Nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, dovrà essere assicurata la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad evitare pericoli o incidenti, assicurando altresì adeguata segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione.

AVVERTE

che i responsabili dell'organizzazione della manifestazione sportiva di cui trattasi dovranno adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, e dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495, in particolare:

sia rispettato il percorso previsto;

i partecipanti osservino comunque una condotta improntata al pieno e rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Nuovo Codice della Strada, in particolare dall'art. 190 dello stesso e dalle regole di comune prudenza;

la manifestazione podistica si svolga nell'osservanza delle norme e dei regolamenti sportivi vigenti in materia e delle norme di sicurezza vigenti;

la manifestazione sopra citata non dovrà assumere alcun carattere agonistico e pertanto è assolutamente vietata qualsiasi forma di gara tra i partecipanti;

i responsabili della manifestazione podistica adottino tutte le opportune cautele per garantire la sicurezza dei partecipanti nonché per curare che gli stessi osservino le norme del Nuovo Codice della Strada, dei regolamenti sportivi vigenti in materia e le prescrizioni indicate;

prima e durante la manifestazione sia effettuata, a cura e sotto la responsabilità degli organizzatori, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena transitabilità delle strade e dei percorsi e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i partecipanti e gli spettatori;

sia garantita, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed esperienza e con proprio personale munito sia degli idonei indumenti rifrangenti - che lo rendano facilmente e sicuramente avvistabile dai conducenti dei veicoli che sopraggiungono - sia di segni di riconoscimento e di adeguati strumenti di segnalazione, una costante ed idonea sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti ed eventualmente del pubblico;

sia osservata la massima attenzione alle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento dell'evento al fine di avvisare e presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco della manifestazione in atto e del sopraggiungere dei partecipanti;

sia data a cura degli organizzatori la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;

sia assicurata dagli organizzatori l'assistenza di una adeguata scorta tecnica composta da personale idoneo secondo la normativa in materia, che, nel rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione, in entrambi i sensi di marcia, della manifestazione in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura tesa ad evitare pericoli o incidenti;

prima dell'inizio della manifestazione sia dato avviso a tutti i partecipanti alla manifestazione dell'esatta ubicazione, natura e tipologia dei vari punti pericolosi o di eventuali ostacoli fissi presenti lungo il percorso, ovvero di ogni altra circostanza che possa determinare pericolo, fornendo specifiche indicazioni circa cautele e comportamenti da adottare per superarli;

sia verificata, durante tutta la durata della manifestazione podistica, la sicura percorribilità delle strade interessate dalla stessa, adottando, in caso contrario, tutte le opportune cautele e, se del caso, l'immediata sospensione della manifestazione in oggetto;

sia disposta, se opportuna, la transennatura dei tratti antecedenti e successivi la zona di partenza e di arrivo al fine della tutela dei partecipanti;

sia garantita una costante ed adeguata assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'autoambulanza con medico a bordo;

qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea nell'orario di svolgimento della manifestazione, gli organizzatori preavvisino almeno 24 (ventiquattro) ore prima la direzione movimento del gestore del trasporto pubblico;

sia assicurata, ai sensi dell'art. 360 del D.P.R. n. 495/1992, la segnalazione dell'inizio e della fine della manifestazione;

sia tenuto sul luogo della manifestazione copia del presente provvedimento affinché gli organizzatori possano esibirlo ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo;

sia impedito al pubblico di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per l'incolumità dello stesso o dei partecipanti alla manifestazione, collocando, se del caso, idonei dispositivi di protezione e di contenimento;

sia garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

L'efficacia della presente ordinanza è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione, se necessaria, della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese degli organizzatori della manifestazione;
  2. apposizione, se prevista, della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, se prevista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'evento sportivo;
  4. rispetto di quanto previsto nell'"Integrazione al Piano per la Gestione della Sicurezza e della Emergenza - Evento La Vita al Centro", e nell'"integrazione alla Relazione Tecnica", citati in premessa, nonché delle misure di prevenzione per il contenimento del contagio da virus Covid-19 previste dalla vigente normativa e dai relativi protocolli in materia;
  5. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa;
  6. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessario, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione, se necessario, dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione, in particolare della zona di partenza e d'arrivo della stessa.

Gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dalla manifestazione ed in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.

Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione, se del caso attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.

RENDE NOTO

che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;

che dovrà essere comunque dato avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni dell'art. 123 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.);

che, salvo diritto all'esenzione, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So. Ri. S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.

Si sottolinea infine che la presente ordinanza non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635 (Reg. Esec. T.U.L.P.S.), in particolare da quelli previsti dal Titolo III e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione della manifestazione sportiva ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 7 settembre 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)