Vista l'ordinanza n. 1909/2021, relativa allo svolgimento, il giorno 10 settembre 2021, della corsa podistica non competitiva denominata "La vita al Centro", organizzata dall'Associazione Sportiva "Sport per Prato";
dato atto che, per errore materiale, sono stati inviati dall'organizzazione dell'evento sportivo relazioni tecniche inerenti alla gestione della sicurezza e delle emergenze nonché all'apposito piano anti-Covid-19 relative ad altro evento sportivo;
dato altresì atto che, conseguentemente, tali relazioni sono state citate nell'ordinanza di cui sopra;
ravvisata la necessità di procedere, nelle more dell'integrazione documentale a cura dell'organizzazione dell'evento sportivo, alla revoca della citata ordinanza n. 1909/2021;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 495/1992);
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che dal giorno 13 AGOSTO 2021
sia REVOCATA l'ordinanza n. 1909/2021, relativa allo svolgimento, il giorno 10 settembre 2021, della corsa podistica non competitiva denominata "La vita al Centro", organizzata dall'Associazione Sportiva "Sport per Prato".
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'organizzazione dell'evento sportivo non competitivo ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 agosto 2021