Vista la richiesta P.G. 138383 del 07/07/2021, inerente all'istituzione di un'area a servizio della farmacia ubicata al civico 28/2 di via Lodovico Ariosto;
dato atto che in adiacenza alla suddetta farmacia è presente un ufficio postale;
valutato opportuno realizzare due stalli regolamentati a disco orario, allo scopo di agevolare la turnazione della sosta dei veicoli in prossimità delle suddette attività di pubblico interesse;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;
visti gli artt. 120, 149, comma 3, lett. a) del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 16 AGOSTO 2021 in:
1. Provvedimento principale
siano istituiti n. 2 (due) stalli di sosta regolamentati a disco orario, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di parcheggio (Fig. II 76 Art. 120), con pannello integrativo di disco orario (Fig. II 172 Art. 125 e di validità (giorni feriali dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per un tempo massimo di trenta minuti) Modello II 3/d Art. 83.
La regolarità della sosta dei veicoli è subordinata all'esposizione, nella parte anteriore degli stessi ed in modo ben visibile dall'esterno, dell'apposito disco orario, in modo da rendere chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di via Lodovico Ariosto, tratto compreso tra i civici 30 e 32, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 agosto 2021