Preso atto della necessità di destinare uno spazio adibito al carico e allo scarico di merci in via Ernesto Rossi, in prossimità dell'intersezione con via Vincenzo da Filicaia, a servizio delle attività commerciali presenti in zona, come da istanza P.G. n. 115892 dell'8/06/2021, è necessario adottare idonei provvedimenti di viabilità nella stessa via E. Rossi, sul fronte del civico 2;
preso atto del sopralluogo effettuato da personale dell'U.O.C. TPL, Traffico e Staff in data 2 agosto 2021 in via E. Rossi, civico 2, nel corso del quale è stata accertata la fattibilità della richiesta di cui sopra;
dato atto, altresì, che dette operazioni potranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni lavorativi;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 158 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.) e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che dal giorno 9 AGOSTO 2021 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
istituzione di uno stallo di parcheggio destinato ai veicoli per operazioni di carico e scarico di cose con validità dalle ore 08:00 alle ore 20:00 dei giorni lavorativi, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale ed orizzontale.
2. Revoca
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di via Ernesto Rossi, sul fronte del civico 2, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 4 agosto 2021