Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1840/2021

77° Anniversario della Liberazione di Prato - Manifestazione a Figline.
il dirigente

Allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione commemorativa dei 29 Martiri di Figline, nell'ambito delle celebrazioni del 77° Anniversario della Liberazione di Prato, organizzata dall'Amministrazione Comunale, il giorno 6 settembre 2021;

preso atto della comunicazione dell'Ufficio del Cerimoniere del Comune, Servizio Gabinetto del Sindaco e Organi Istituzionali, pervenuta in data 29 luglio 2021, con la quale è stata richiesta l'adozione di provvedimenti di viabilità;

acquisito, in data 2/08/2021, il "Piano per la gestione della sicurezza e di eventuali emergenze - comprensivo di antintrusione traffico veicolare e protocolli anticontagio Covid-19", redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione della commemorazione ai sensi della normativa vigente, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;

vista la nota del Comando di Polizia Municipale, pervenuta in data 4/08/2021, nella quale è stato comunicato che lo stesso Comando "Richiamata la finalità della "Linea guida …" allegata alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno 18 luglio 2018 (Piantedosi) di fornire "le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti", questo Comando prende atto, per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), della relazione per la valutazione dei rischi e delle misure anti COVID-19 prescritte in ottemperanza alle Linee Guida emanate dalla Regione Toscana (in particolare con le ordinanza n. 63, n. 65, n. 67) per lo svolgimento dell'evento in oggetto redatte dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza, e reitera comunque a mezzo del medesimo tecnico l'invito ad un rigoroso rispetto da parte degli organizzatori delle vigenti diposizioni normative emanate in materia da Governo e Regione Toscana";

visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;

visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;

visto il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18.05.2021, avente per oggetto "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale, all'art. 12 "Linee guida e protocolli", dispone che "I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;

visto il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, avente per oggetto «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 175 del 23-07-2021, il quale, all'art. 1, dispone che "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021";

visto l'art. 2, comma 1, del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 175, il quale dispone che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

visto l'art. 12, commi 1 e 2, del D.L. 23 luglio 2021, n. 175, ove si dispone che "1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021. 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020";

richiamato l'art. 3 del citato D.L. 23 luglio 2021, n. 175, il quale, al comma 1, stabilisce che: Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:...(omissis)... b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5...(omissis)...;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

rilevata la necessità, per garantire la sicurezza dei partecipanti agli eventi, di adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;

dispone

1. Montaggio e smontaggio delle strutture e svolgimento di iniziative legate alla commemorazione dei "29 Martiri di Figline di Prato"

che, dalle ore 7:00 del giorno 06 SETTEMBRE 2021 fino al termine delle celebrazioni e comunque non oltre le ore 10:00 del 07 SETTEMBRE 2021, nelle sotto elencate vie e piazze siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

1.1 Divieti

  • Piazza dei Partigiani;
  • Via Vecchia di Cantagallo, tratto compreso tra il civico 4 e Piazza dei Partigiani;
  • Via della Chiesa di Figline, tratto compreso tra il civico 12 e Piazza dei Partigiani:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di: validità;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA INTERESSATA DALLA MANIFESTAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

1.1.1

  • Area Pedonale Urbana di Via Ventinove Martiri:

si dispone che nei giorni e negli orari sopra indicati non saranno in vigore le deroghe di cui al punto 2 dell'ordinanza n. 1632/2016, istitutiva dell'Area Pedonale Urbana di via Ventinove Martiri, eccetto che per i veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli organi di Polizia in caso di necessità.

1.1.2

che, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 del giorno 06 SETTEMBRE 2021, nella sotto indicata viabilità siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei:

  • Via di Cantagallo, nel tratto compreso tra il civico 122 e via Vecchia di Cantagallo, inclusa l'area adiacente alla viabilità principale e comunemente nota come "Piazzale dell'Aia", individuata tra i civici 237 e 257 della medesima via di Cantagallo:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto veicoli di soccorso, degli organi di Polizia, delle Autorità e di rappresentanza individuabili per le livree o gli appositi contrassegni, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.


1.2 Ulteriori provvedimenti

  • Via del Borrino, tratto compreso tra l'intersezione con Via di Cantagallo e l'intersezione con Piazza dei Partigiani;
  • Via Vecchia di Cantagallo, tratto compreso tra l'intersezione con Via degli Aranci e l'intersezione con Via di Cantagallo;
  • Via della Chiesa di Figline, tratto compreso tra l'intersezione con Via di Cantagallo ed il civico 12:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta, con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando gli attuali sensi unici di circolazione, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;

1.2.1

  • Via del Borrino, all'intersezione con Via di Cantagallo:

STRADA SENZA USCITA, in direzione di Via del Poggiolo, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.2.2

  • Via della Chiesa di Figline, all'intersezione con Via di Cantagallo:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

STRADA SENZA USCITA, in direzione di Piazza dei Partigiani, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.2.3

  • Via Vecchia di Cantagallo, all'intersezione con Via di Cantagallo:

FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;

STRADA SENZA USCITA, in direzione di Piazza dei Partigiani, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;

1.2.4

  • Via degli Aranci, all'intersezione con Via Vecchia di Cantagallo:

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra.


2. Preavvisi

Consiag Servizi Comuni S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale per il Comune di Prato, dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:

  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via della Chiesa di Figline;
  • Via di Cantagallo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Vecchia di Cantagallo;
  • Via del Poggiolo, in corrispondenza dell'intersezione con via del Borrino.


Si dispone altresì che la validità del presente provvedimento sia subordinata:

- alla presentazione da parte dell'organizzazione delle necessarie istanze ai competenti uffici e/o enti ed al rilascio, da parte di tali soggetti pubblici, dei conseguenti atti autorizzativi, inclusi quelli per il montaggio delle strutture previste, o al possesso delle previste certificazioni;

- al rispetto delle misure previste nel "Piano per la gestione della sicurezza e di eventuali emergenze - comprensivo di antintrusione traffico veicolare e protocolli anticontagio Covid-19", redatto dal tecnico incaricato dall'organizzazione, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza.


In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione il Comando del Corpo di Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Consiag Servizi Comuni S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione nonché alla sicurezza dei partecipanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, a cura e spese di Consiag Servizi Comuni S.r.l., cui è delegato il servizio di segnaletica stradale;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. comunicazione all'indirizzo pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale, prima della decorrenza del presente atto, dell'avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; nella dichiarazione dovranno anche essere indicati i recapiti telefonici prontamente reperibili dei soggetti responsabili dell'evento e di Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza.

S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., l'organizzazione dell'evento ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., in ordine alla corretta apposizione della segnaletica, cui è delegato il servizio di segnaletica stradale, restando il Comune di Prato ed il suo personale completamente sollevato ed indenne.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 4 agosto 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)