Vista la propria ordinanza n. 619/2021, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire, in viale Alcide De Gasperi, civico 19, in prossimità della Farmacia "Ponte Petrino", il posizionamento di un gazebo, occorrente per lo svolgimento di tamponi molecolari e test rapidi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
vista la richiesta P.G. 21.029.030.210317/p del giorno 15 luglio 2021, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1149/2021 del giorno 17 marzo 2021; relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità necessari per il completamento dei suddetti lavori;
visto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 16.05.2020, convertito nella legge 14 luglio 2020, n. 74, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 15.07.2020, e, in particolare, l'art. 1, punto 14, per il quale "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi...";
visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 dell'11/06/2020, avente per oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 2 "Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" nella parte in cui si riferisce al "...protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e le parti sociali, di cui all'Allegato 13...";
visto il citato Allegato 13, avente per oggetto "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri", al D.P.C.M. 11 giugno 2020;
visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
visto il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 avente per oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2021, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ove è riportato che "All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;
visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 52 del 2/03/2021, Supplemento Ordinario n. 17;
visto l'art. 4 del succitato D.P.C.M. 2 marzo 2021, avente per oggetto Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali, il quale stabilisce che "sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali...rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13...";
visto il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 96 del 22-04-2021, nel quale, all'art. 1, comma 1, è stato disposto che "Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35";
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 1, è stabilito che "all'art. 1, il comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto l'art. 10 del citato D.L. 22.04.2021, n. 52 "Modifiche al decreto legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33", nel quale, al comma 2, è stabilito che "all'art. 3, il comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021»;
visto il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 18.05.2021, avente per oggetto "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale, all'art. 12 "Linee guida e protocolli", dispone che "I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome";
vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.148 del 23-6-2021;
vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 40 del 22 aprile 2020 avente per oggetto "COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati";
vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 57 del 17 maggio 2020 avente per oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Avvio della fase 2" e, in particolare, il punto 12 del dispositivo, ove è significato di "di confermare quanto disposto con le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.04.2020...", e il terzo capoverso delle "Disposizioni finali" ove "è confermata la validità delle ordinanze n. 40 del 22.04.2020...";
acquisita, in data 24 marzo 2021, agli atti dell'ufficio, la dichiarazione - contenuta nell'istanza per l'occupazione di suolo pubblico indirizzata a So.Ri. S.p.A. - relativa al rispetto di tutte le prescrizioni tese a evitare il contagio da virus Covid-19, a cura della ditta esecutrice dei lavori, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza;
preso atto quindi che le suddette attività non potranno termineranno entro il giorno 30 luglio 2021;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 619/2021, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C ;
che l'ordinanza n. 619/2021 venga prorogata fino al termine delle attività e comunque non oltre il giorno 31 DICEMBRE 2021, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente al lato adiacente il suddetto civico, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, il richiedente, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del richiedente, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 21 luglio 2021