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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1720/2021

Istituzione di tre stalli di sosta per veicoli adibiti al pronto soccorso in via G. Marradi, in prossimità del civico 12, istituzione di area di parcheggio tra i civici 8 e 10 della stessa via ed istituzione di divieto di fermata.
il dirigente

Vista l'istanza P.G. 148524 del 20/07/2021, presentata dal tecnico incaricato dalla Pubblica Assistenza "L'Avvenire" di Prato, Sezione Santa Lucia, per l'istituzione di n. tre stalli riservati alla sosta di veicoli adibiti al pronto soccorso in via Giovanni Marradi, nei pressi del civico 12, sede della predetta associazione;

dato atto che l'area prospiciente l'immobile ove ha sede la suddetta associazione, compresa tra i civici 8 e 12, è ordinariamente adibita a stazionamento di veicoli;

accertata la fattibilità tecnica dell'intervento richiesto, con contestuale adozione dei necessari ed idonei provvedimenti di viabilità, da estendere anche alla restante parte dell'area di cui sopra;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 39, 40 e 158 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, nonché gli artt. 120, comma 2, e 149, commi 1 e 3, lett. a) e c), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.);

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che dal giorno 21 LUGLIO 2021 in:

1. Provvedimento principale

  • Via Giovanni Marradi, in prossimità del civico 12:

- siano istituiti n. 3 (tre) stalli per la sosta dei veicoli adibiti al pronto soccorso, apponendo conforme idonea segnaletica stradale orizzontale di colore giallo con strisce di delimitazione ad L e a T e verticale di:

SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE, sosta consentita ai veicoli adibiti al pronto soccorso (Fig. II 79/b Art. 120), con la scritta integrativa "per n. 3 stalli".

1.1

  • Via Giovanni Marradi, area individuata tra i civici 8 e 10 e prospiciente il fabbricato ivi ubicato:

PARCHEGGIO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale verticale di: parcheggio (Figura II 76 Art. 120) con pannello integrativo recante la scritta "nei limiti segnati" ed apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale orizzontale di colore bianco con strisce di delimitazione ad L e a T.

1.3

  • Via Giovanni Marradi, nel tratto di carreggiata compreso tra i civici 8 e 12:

DIVIETO DI FERMATA, apponendo conforme idonea segnaletica verticale di divieto: divieto di fermata.

2. Revoca

La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al tratto sopra indicato di via Giovanni Marradi, area individuata tra i civici 8 e 12 e prospiciente il fabbricato ivi ubicato, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.


L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  • apposizione della prescritta segnaletica stradale orizzontale e verticale conforme a quanto disposto dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 22 luglio 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)