Allo scopo di incrementare la sicurezza stradale, veicolare e pedonale, in via Pistoiese, nei pressi dell'intersezione con via G. Rossini, ed in via G. Rossini nei pressi dell'intersezione con via Pistoiese sono stati collocati dei dissuasori di sosta, rendendo necessaria l'adozione di idonei provvedimenti di viabilità;
visti:
- il parere favorevole all'installazione del 28/07/2021, emesso da uffici interni a questo Servizio;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83 e 120 del relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 24 GIUGNO 2021, nella sotto indicata via, siano adottati i seguenti provvedimenti:
1.1
siano collocati 6 dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471, art. 175.
1.2
siano collocati 3 dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471, art. 175.
1.3
siano collocati 5 dissuasori di sosta, conformi all'art. 180 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S) e corredati del segnale stradale complementare di "segnaletica sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" Fig. II 471, art. 175.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e dell'art. 74 del relativo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 1 luglio 2021