Vista la propria ordinanza n. 2729/2020, con la quale venivano adottati provvedimenti temporanei di viabilità per consentire il posizionamento di un mezzo d'opera in via Santa Caterina, civici 11 - 13, occorrente per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico di materiale di risulta, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex Conservatorio di Santa Caterina, a cura del del Servizio PR - Lavori Pubblici e Mobilità;
vista la richiesta pervenuta in data 30 dicembre 2020 da uffici interni a questo Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità, relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti di viabilità;
rilevata pertanto la necessità di integrare la suddetta ordinananza 2729/2020;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;
che l'ordinanza n. 2729/2020, nella parte del dispositivo riferita ai provvedimenti di viabilità sia modificata come segue:
che, dal giorno 07 GENNAIO 2021 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 MARZO 2021, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede e/o stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'intera area interessata dal posizionamento del mezzo d'opera dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone inoltre che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il mezzo d'opera dovrà essere collocato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli.
Si specifica che l'ordinanza n. 2729/2020 è confermata in ogni altra sua parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'impresa esecutrice dei lavori ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 11 gennaio 2021