Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 1355/2021

Integrazione all' ordinanza 1232 /2021: Area Pedonale Urbana temporanea in varie vie e piazze del centro storico cittadino.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 1232/2021, con la quale è stata istituita, per le motivazioni ivi espresse, l'Area Pedonale Urbana temporanea con validità 7/06/2021-30/09/2021;

rilevata la necessità di integrare la suddetta ordinananza 1232/2021, limitatamente al punto 2.1, secondo paragrafo;

premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C;

dispone

che il dispositivo dell'ordinanza 1232/2021, limitatamente al punto 2.1, secondo paragrafo, venga sostituito come segue:

- dal 7 giugno al 30 settembre 2021, tutti i giorni, senza limite orario, all'interno del parcheggio di piazzale del Romito potranno sostare ESCLUSIVAMENTE i titolari di permessi delle categorie 1-15-2-25-10-35.

Si specifica che l'ordinanza n. 1232/2021 è confermata in ogni altra sua parte.


Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 9 giugno 2021

Il Dirigente
(Ing. Maria Teresa Carosella)