Vista la propria ordinanza n. 2934/2019, già prorogata con ordinanza n. 3374/2019, così come integrata, quest'ultima, dall'ordinanza n. 3477/2019, con la quale venivano rispettivamente adottati, prorogati e modificati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'installazione di un ponteggio e di un'area di cantiere e di deposito di materiali edili, occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in via G. Garibaldi, civici 43-53, all'intersezione con il Vicolo dei Gherardacci;
vista la richiesta P.G. 19.128.079.191031/p/p del giorno 28 febbraio 2020, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 317/2020 del giorno 28 febbraio 2020, relativa all'ulteriore proroga e alla parziale modifica dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 28 febbraio 2020;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 2934/2019, già prorogata con ordinanza n. 3374/2019, quest'ultima parzialmente modificata con ordinanza n. 3477/2019, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti, eccetto la parte riguardante il Vicolo dei Gherardacci, che, seppur parzialmente occupato dalle installazione del cantiere edile, verrà reso nuovamente fruibile al transito pedonale, come da documentazione tecnica allegata alla pratica Asup n. 317/2020;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 2934/2019, già prorogata con ordinanza n. 3374/2019, quest'ultima parzialmente modificata con ordinanza n. 3477/2019, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori nel modo seguente:
1.
- non oltre il giorno 8 MAGGIO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
Autorizzazione al transito e alla sosta
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata delle operazioni di trasloco, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
L'area interessata dal cantiere dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone che, al fine di garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione nonché degli addetti ai lavori, il ponteggio dovrà essere posizionato in modo da mantenere libera da ingombri statici una corsia di larghezza sufficiente al transito in sicurezza dei veicoli di soccorso, di pronto intervento e degli altri veicoli autorizzati.
Si dispone altresì che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'osservanza, da parte della ditta esecutrice dei lavori, delle disposizioni impartite da Estra S.p.A. relativamente al corretto funzionamento della telecamera di sicurezza posta sull'arco d'accesso, lato via Giuseppe Garibaldi, al Vicolo dei Gherardacci.
2.
- non oltre il giorno 20 MARZO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
L'area interessata dal cantiere dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del
16 dicembre 1992, supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti.
Si dispone altresì che, come da documentazione tecnica allegata alla pratica Asup 317/2020, dovranno essere adottati gli idonei accorgimenti atti a garantire il passaggio pedonale, in condizioni di piena sicurezza rispetto alle attività del cantiere, per il collegamento tra il Vicolo dei Gherardacci e via Giuseppe Garibaldi, individuando e segnalando il percorso pedonale consentito e protetto.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 28 febbraio 2020