Vista la propria ordinanza n. 163/2020, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per la realizzazione della nuova rete gas in via Emilio Bertini, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;
vista la richiesta P.G. 19.153.003.200109/p del giorno 14 gennaio 2020, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
vista l'Autorizzazione P.G. 218760/2018 rinnovata in data 01 ottobre 2019, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A.;
preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 14 febbraio 2020;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 163/2020, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 163/2020, venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 20 FEBBRAIO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di percorso pedonale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti, frontisti e attività lavorative, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L 'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 17 febbraio 2020