Allo scopo di consentire l'installazione di un castello di tiro occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via B. Cairoli, civico 9, nonché il posizionamento, in Piazza Buonamici, in prossimità del civico 5, di un mezzo adibito allo svolgimento di operazioni di carico e scarico di materiali edili e/o di risulta, nell'ambito del suddetto intervento;
vista la richiesta P.G. 20.011.020.200212 del giorno 12 febbraio 2020, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 211/2020 del giorno 12 febbraio 2020;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
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che, dal giorno 14 FEBBRAIO 2020 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 GIUGNO 2020, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dall'installazione del castello di tiro, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del castello di tiro.
Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito nonché atti a garantire l'accesso pedonale in sicurezza alle attività commerciali poste nei pressi dell'area interessata dai lavori.
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Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico di materiale edile e/o di risulta, necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella sotto indicata via, per l'intera durata dell'intervento, siano adottati, dal lunedì al sabato feriali e limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le ore 10:00, gli ulteriori sotto elencati provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
L'intera area interessata dal posizionamento del mezzo adibito alle operazioni di carico e scarico di materiale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .
Si dispone che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
2.1 Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare degli aventi diritto sarà deviato secondo i seguenti itinerari appositamente segnalati:
Via San Bonaventura, Piazza Sant'Antonino, Piazza Santa Maria in Castello, Piazza Buonamici e Via B. Cairoli;
--oppure--
Piazza Del Comune, Via G. Mazzoni, Via dell'Accademia, Via Pugliesi e Via B. Cairoli.
2.2 Ulteriori provvedimenti:
2.3
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO (verso Via G. Mazzoni) E SINISTRA (verso Via C. Guasti), apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra.
2.4 Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Si dispone che la segnaletica temporanea di cui ai punti 2, 2.1, 2.3 e 2.4 dovrà essere rimossa, a cura della ditta esecutrice dei lavori, al di fuori degli orari d'interdizione al transito veicolare del tratto indicato di via B. Cairoli.
3 Stazionamento di un veicolo per operazioni di carico e scarico
che, dal giorno 14 FEBBRAIO 2020 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 30 GIUGNO 2020, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dallo stazionamento del veicolo adibito a supporto del cantiere edile, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'intera area interessata dal posizionamento del veicolo adibito alle operazioni di carico e scarico di materiale edile dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti.
Autorizzazioni al transito e alla sosta
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 13 febbraio 2020