Vista la propria ordinanza n. 3127/2019, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'installazione di un ponteggio occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Piazza del Comune, civico 15, all'intersezione con Via B. Cairoli, civici 3-11, nonché il posizionamento, in Piazza Buonamici, in prossimità del civico 5, di un mezzo adibito allo svolgimento di operazioni di carico e scarico di materiali edili e/o di risulta, nell'ambito del suddetto intervento;
vista la richiesta P.G. 19.0128.013.191007/p del giorno 22 gennaio 2020, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 109/2020 del giorno 22 gennaio 2020, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati nella suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 23 gennaio 2020;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 3127/2019, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3127/2019 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 12 FEBBRAIO 2020, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di stradale interessato dall'installazione del castello di tiro, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a destra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
L'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti, che dovranno essere apposti anche alle strutture del ponteggio.
Si dispone che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
1.2
Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico di materiale edile e/o di risulta necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella sotto indicata via, per l'intera durata dell'intervento, siano adottati, dal lunedì al sabato feriali e limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 08:30 e le ore 10:00, gli ulteriori sotto elencati provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di stradale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'intera area interessata dal posizionamento del mezzo adibito alle operazioni di carico e scarico di materiale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .
Si dispone che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
1.2.1 Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare degli aventi diritto sarà deviato secondo i seguenti itinerari:
Via San Bonaventura, Piazza Sant'Antonino, Piazza Santa Maria in Castello, Piazza Buonamici e Via B. Cairoli;
--oppure--
Piazza Del Comune, Via G. Mazzoni, Via dell'Accademia, Via Pugliesi e Via B. Cairoli.
1.2.2 Ulteriori provvedimenti:
1.2.3
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO (verso Via G. Mazzoni) E SINISTRA (verso Via C. Guasti), apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra.
1.2.4 Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Si dispone che la segnaletica temporanea, ad eccezione di quella di divieto di sosta con rimozione forzata, di cui ai punti 1.2, 1.2.3 e 1.2.4 dovrà essere rimossa, a cura della ditta esecutrice dei lavori, al di fuori degli orari d'interdizione al transito veicolare del tratto indicato di via B. Cairoli.
2 Stazionamento di un veicolo per operazioni di carico e scarico
che per tutta la durata dei lavori in oggetto e comunque fino al giorno 12 FEBBRAIO 2020, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto stradale interessato dallo stazionamento del veicolo adibito a supporto del cantiere edile, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
L'intera area interessata dal posizionamento del veicolo adibito alle operazioni di carico e scarico di materiale edile dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992 supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti.
Autorizzazioni al transito e alla sosta
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
Si dispone altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, la ditta esecutrice dei lavori, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 23 gennaio 2020