Allo scopo di consentire l'installazione di strutture esterne occorrenti per il ristoro all'aperto in Piazza Giovanni Ciardi, civici 38-39, a servizio dell'esercizio commerciale "Dinner House";
vista la richiesta inoltrata da So.Ri. S.p.A. in data 30 luglio 2020, autorizzazione n. 456/2020 del 30 luglio 2020;
preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione, ovvero "tenuto presente che il dehors richiesto necessita di essere delimitato e protetto con manufatti amovibili che ne garantiscano la fruizione in sicurezza da parte degli avventori e che per assolvere a tale funzione i manufatti in questione devono avere idonee caratteristiche di solidità, stabilità e continuità, si ritiene opportuno che gli stessi siano mantenuti sul perimetro dell'installazione continuativamente, ossia al di là di giorni ed orari di apertura dell'attività commerciale e di effettivo utilizzo del dehors, al fine di evitare ripetute operazioni di montaggio e smontaggio di difficile gestione per svariate e comprensibili ragioni. Alla luce di quanto sopra descritto, il Servizio Lavori Pubblici e Mobilità, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: - l'area dovrà essere idoneamente delimitata e protetta con manufatti amovibili (non con i vasi isolati indicati sul grafico prodotto) che ne garantiscano la fruizione in sicurezza da parte degli avventori su tutti i lati ad eccezione del lato prospiciente il fronte dell'attività; - l'occupazione dovrà rispettare una distanza minima di 50 cm dal limite di corsia; - dovrà essere installata idonea segnaletica stradale verticale (delineatore d'ostacolo) nel senso di marcia; - lo spigolo esterno dell'occupazione dovrà essere dotato di idonei dispositivi catarifrangenti", per l'installazione delle strutture a servizio dell'attività sopra indicata;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 30 LUGLIO 2020 al giorno 31 OTTOBRE 2020, nella sotto indicata piazza siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, limitatamente alla superficie corrispondente alle misure sopra indicate, nel tratto stradale prospiciente i civici 38-39, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
Si dispone che le strutture necessarie al ristoro siano collocate in modo da consentire il transito in sicurezza dei veicoli d'emergenza, di soccorso e di pronto intervento nonché degli
altri veicoli.
Si dispone altresì che le strutture in parola siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre sullo spigolo esterno delle stesse, secondo il senso di circolazione, unitamente a fasce rifrangenti.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'attività commerciale "Dinner House", nell'installazione delle strutture sopra descritte, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e degli avventori individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'attività commerciale "Dinner House", So.Ri. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale "Dinner House", restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 30 luglio 2020