VISTE le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari: n. 300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997; n. 300/A/55805/116/1 del 08 novembre 1998; n. 300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003;
VISTA l'istanza P.G. n. 4970 del giorno 11 gennaio 2020, presentata dall'A.S.D. Atomica Triathlon, organizzatrice dell'evento sportivo, con sede in viale Vittorio Veneto, 22, Prato, relativa all'adozione, per il giorno 26 gennaio 2020, di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità allo scopo di consentire lo svolgimento della corsa ciclistica competitiva inserita nel programma Duathlon, con partenza dal Piazzale delle Pavoniere alle ore 13:00 e arrivo previsto nello stesso alle ore 14:15 circa;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-000-2262-200120 del giorno 20 gennaio 2020;
VISTA la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 126 del giorno 21/01/2020, con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica competitiva inserita nel programma Duathlon, prevista per il giorno 26 gennaio 2020;
preso atto del Piano della Sicurezza e Gestione delle emergenze, redatto, in data 24/11/2019, dal tecnico incaricato dall'organizzazione della manifestazione sportiva;
Vista la comunicazione pervenuta in data 21 gennaio 2020 dal Comando del Corpo di Polizia Municipale, nella quale è stato preso atto "...per quanto afferente alla propria competenza della relazione per la valutazione dei rischi per lo svolgimento dell'evento in oggetto, presentata dal tecnico incaricato, soggetto titolare della specifica responsabilità e competenza...";
PRESO ATTO che la manifestazione interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Prato;
RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27/11/2019 -avente per oggetto "Modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27/11/2002" - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 142 del 19 giugno 2019, la sospensione del traffico veicolare sulle strade interessate dalla gara;
VISTO lo statuto del Comune di Prato, approvato con D.C.C. n. 284 del 07.10.1991 e successive modificazioni ed integrazioni;
RAVVISATA la propria competenza in base a quanto previsto dal titolo IV - Capo III - Art. 107 del del D. Lgs 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli articoli 6 e 7 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (N.C.d.S.);
1. Divieti di sosta
che il giorno 26 GENNAIO 2020, dalle ore 07:00 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 17:00, nell'area meglio rappresentata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA L'AREA, eccetto veicoli di supporto alla manifestazione sportiva, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di eccezione e di rimozione forzata.
2. Divieti di transito
che il giorno 26 GENNAIO 2020, dalle ore 12:30 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 15:00, nelle sottoelencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
Percorso da ripetere quattro volte
Itinerario da effettuare dopo aver percorso per quattro volte consecutive i tratti di cui sopra:
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto i veicoli di scorta e di supporto alla gara ciclistica, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi d'eccezione e di validità;
3. Deviazioni
Per l'intera durata del divieto di transito di cui sopra, il traffico veicolare subirà le seguenti deviazioni:
- il traffico proveniente dal lato di via Roma e diretto verso viale XVI Aprile 1992 in: via Paronese, all'altezza della rotatoria di superficie sovrastante il sottopasso viario via Roma/via Paronese, viale XVI Aprile 1992;
- il traffico proveniente da viale XVI Aprile 1992 e diretto verso via Roma in: via Paronese, via Roma, all'altezza della rotatoria di superficie sovrastante il sottopasso viario via Roma/via Paronese;
- il traffico proveniente da via Roma (lato nord) e diretto verso la località di Tavola mediante l'itinerario via A. Bruce Sabin, via Traversa il Crocifisso, via Giulio Braga in: via Roma, Comune di Poggio a Caiano, via Giulio Braga fino all'intersezione con via Egidio Bellandi;
- il traffico proveniente da viale XVI Aprile 1992 e diretto verso la località di Tavola mediante l'itinerario via delle Colombaie, via Giulio Braga in: via delle Risaie, via di Nebbiaia (direzione sud)/via Domenico Coppi.
4. Intersezioni chiuse
In conseguenza dei provvedimenti di cui al punto 2, il giorno 26 GENNAIO 2020, dalle ore 12:30 fino al termine della manifestazione sportiva e comunque non oltre le ore 15:00, saranno chiuse le seguenti intersezioni:
- Via del Molinuzzo/via Traversa il Crocifisso;
- Via dei Fossi/via Traversa il Crocifisso;
- Via delle Capanne/via Traversa il Crocifisso;
- Via Gora del Pero in prossimità dell'intersezione a rotatoria con via Toscana;
- Via Pollative/via delle Colombaie;
- Via delle Colombaie (lato viale XVI Aprile 1992)/via delle Colombaie/via di Nebbiaia/via Pollative;
- via Brunetto Pratesi/via di Nebbiaia;
- via Mario Luzzi/via di Nebbiaia;
- vicolo del Chiasserello/via di Nebbiaia;
- via delle Risaie (tratto compreso tra viale XVI Aprile 1992 e via di Nebbiaia)/via di Nebbiaia;
- via di Nebbiaia (lato via delle Colombaie) in prossimità dell'intersezione regolata a rotatoria con via Domenico Coppi/via di Nebbiaia (lato via Franco Badiani);
- via Giulio Braga/via Pompeo Ciotti;
- via Giulio Braga (diramazione posta all'altezza del civico 11)/via Giulio Braga (viabilità principale);
- piazzale Gualtiero Gelsumini/via Giulio Braga.
5. Ulteriori provvedimenti
5.1
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;
5.2
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e destra;
5.3
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
5.4
STRADA SENZA USCITA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita;
5.5
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e destra;
5.6
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra;
5.7
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite destra e sinistra;
6. Preavvisi
L'organizzazione della gara ciclistica dovrà apporre un congruo numero di preavvisi indicanti i divieti e le variazioni di circolazione all'uopo adottati, in corrispondenza delle sottoelencate intersezioni:
7. Deviazioni Trasporto Pubblico
Per tutta la validità del presente provvedimento il servizio di trasporto pubblico locale sarà modificato come segue:
da via Roma, in corrispondenza della rotatoria di superficie sovrastante il sottopasso viario via Roma/via Paronese, deviazione in: via Paronese, viale XVI Aprile 1992, via delle Risaie, via di Nebbiaia da dove riprenderà il percorso regolare;
da via di Nebbiaia deviazione in: via delle Risaie, viale XVI Aprile 1992, via Paronese, via Roma, in corrispondenza della rotatoria di superficie sovrastante il sottopasso viario via Roma/via Paronese, da dove riprenderà il percorso regolare;
Durante le deviazioni i mezzi del trasporto pubblico locale effettueranno, a richiesta, fermata presso tutte le paline esistenti sui percorsi deviati.
Il gestore del servizio di trasporto pubblico dovrà dare comunicazione all'utenza dei provvedimenti contenuti nella presente ordinanza mediante avvisi sui mezzi, presso le fermate dei percorsi interessati e tramite gli altri canali informativi aziendali.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'organizzazione della manifestazione sportiva dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
Dovrà essere effettuato, a cura dell'organizzatore della manifestazione, un sopralluogo per verificare che sia stato dato corso ai lavori di bonifica degli ammaloramenti presenti sul manto stradale dei tratti di strade interessati dal passaggio della corsa ciclistica e successivamente dovrà essere comunicato, a mezzo fax, l'esito del predetto sopralluogo all'ente che ha autorizzato la manifestazione.
DISPONE altresì che:
- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (N.C.d.S.) siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della gara;
- gli organizzatori dovranno garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di qualsiasi natura alla sede stradale, alla segnaletica, all'estetica ed all'equilibrio ecologico. In ogni caso, a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione, gli organizzatori dovranno adoperarsi tempestivamente affinché venga ripristinata puntualmente la situazione ante manifestazione. Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza, con l'addebito delle spese di ripristino all'organizzazione della manifestazione sportiva.
RENDE NOTO
Che la presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n. 773), art. 68, e da tutti gli obblighi in materia di collaudi delle strutture e degli impianti eventualmente allestiti nonché dagli artt. 119 - 123 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 06.05.1940, n. 635) e da quant'altro imposto dalla normativa in vigore.
Si evidenzia altresì che, qualora in occasione dello svolgimento della manifestazione sportiva vengano realizzate occupazioni del suolo pubblico con attrezzature o altro, dovrà essere corrisposta tramite So.R.i S.p.A. la relativa tassa, prevista dal regolamento comunale per l'occupazione di aree e spazi pubblici, approvato con D.C.C. n. 89 del 31 maggio 2005, ai sensi del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni.
Che la presente autorizzazione è concessa con espressa riserva della possibilità di revoca o di modifica in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Che la gara ciclistica verrà svolta sotto l'esclusiva e totale responsabilità degli organizzatori e dei partecipanti, che, pertanto, assumono ogni obbligo di risarcimento derivante dalla manifestazione, in particolare sollevano il Comune di Prato da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti, a qualsiasi titolo, compreso il personale di ausilio incaricato dagli organizzatori, dagli spettatori o dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla manifestazione sportiva, attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa con primarie compagnie di assicurazione che copra anche la responsabilità degli organizzatori e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature, con i limiti di garanzia previsti dalle leggi vigenti.
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine al buono stato di manutenzione del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza del tracciato di gara; pertanto gli organizzatori, sotto la propria responsabilità ed a propria cura e spese, dovranno provvedere a verificare accuratamente il percorso di gara, al fine di rilevare, segnalare idoneamente ed efficacemente eventuali buche, avvallamenti, discontinuità del fondo stradale e quant'altro risulti pregiudizievole alla piena e sicura transitabilità dello stesso, predisponendo ogni idoneo ed opportuno accorgimento o protezione a garanzia dell'incolumità dei partecipanti alla manifestazione sportiva, del pubblico e degli altri utenti della strada.
Gli Organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.
Conformemente alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 126 del giorno 21/01/2020, con la quale il Comandante della Polizia Municipale ha autorizzato, per il giorno 26 gennaio 2020, lo svolgimento della gara ciclistica competitiva inserita nel programma Duathlon, citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio.
Inoltre, si precisa che l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme e inerente a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sarà a cura e spese dell'organizzazione della manifestazione.
Si evidenzia in particolare che, qualora sia prevista l'apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, essa dovrà essere collocata in loco almeno 48 (quarantotto) ore prima
dell'inizio del divieto stesso, subordinandone l'efficacia all'invio di idonea dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, ai sensi del D.P.R.
445/2000, da effettuarsi, prima della decorrenza del presente atto, all'indirizzo
pmapposizionesegnaletica@comune.prato.it del Comando del Corpo di Polizia Municipale. In tale comunicazione dovranno essere riportati anche i nominativi dei responsabili dell'organizzazione
dell'evento sportivo.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Al termine della manifestazione sportiva dovranno essere rimossi tutti i segnali, cartelli e transenne e quant'altro sia stato eventualmente collocato sulle aree pubbliche o ad uso pubblico interessate dalla manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi, ed inoltre l'organizzazione della manifestazione dovrà contattare l'azienda Alia S.p.A., affidataria del servizio di igiene urbana, per provvedere, a proprie spese, alla pulizia meccanica delle aree interessate dalla manifestazione, in particolare della zona di partenza e d'arrivo della stessa.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con procedura di cui all'articolo 74 del D.P.R. 495/1992.
Il presente provvedimento è valido il giorno 26 gennaio 2020 dalle ore 07:00 fino al termine della gara ciclistica e comunque non oltre le ore 17:00.
Nei termini di validità della presente ordinanza è sospesa l'efficacia di tutte le ordinanze di viabilità che risultino incompatibili con questa.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 gennaio 2020