Allo scopo di consentire l'installazione di strutture esterne occorrenti per il ristoro all'aperto in via Settesoldi, civici 25-27, e nel Vicolo dei Bonconti a servizio dell'esercizio commerciale "LAB59100 S.r.l.";
vista la richiesta inoltrata da So.Ri. S.p.A. in data 18 giugno 2020, autorizzazione n. 323/2020;
preso atto delle condizioni riportate nella suddetta autorizzazione, ovvero "per l'area così configurata durante i giorni e gli orari di pedonalizzazione di cui alla D.G.C. 125 del 19/05/2020, viste le disposizioni tecniche allegate alla delibera stessa, parere favorevole a condizione che l'occupazione prevista garantisca lungo tutta la sua estensione un idoneo passaggio pedonale libero; in merito all'area così come configurata in giorni ed orari diversi da quelli di pedonalizzazione di cui alla D.G.C. 125 del 19/05/2020 parere favorevole a condizione che sia garantita per tutta l'estensione della porzione di area su via Settesoldi una corsia carrabile libera non inferiore a 3,00 metri", per l'installazione delle strutture a servizio dell'attività sopra indicata;
viste la D.G.C. n. 125 del 19/05/2020 e le relative disposizioni tecniche;
vista l'ordinanza n. 1128 del 10/06/2020, relativa all'istituzione di un'Area Pedonale Urbana temporanea sperimentale;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli avventori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 gennaio 2019 "Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
vista la disposizione del Dirigente del Servizio PR, P.G. 53599 del 17/03/2020, inerente alla delega di firma delle ordinanze dirigenziali del traffico "OR1" ai responsabili di U.O.C.;
che, dal giorno 18 GIUGNO 2020 al giorno 31 OTTOBRE 2020, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
- nel periodo 18/06/2020-30/09/2020, nei giorni dal lunedì al mercoledì, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, e nei giorni dal giovedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 18:30;
- nel periodo 01/10/2020-31/10/2020, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra.
- nel periodo 18/06/2020-30/09/2020, nei giorni dal lunedì al mercoledì, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, e nei giorni dal giovedì alla domenica dalle ore 00:00 alle ore 18:30;
- nel periodo 01/10/2020-31/10/2020, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, limitatamente alle fasi di montaggio e di smontaggio delle strutture, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.
Si dispone che le strutture necessarie al ristoro siano collocate, in via Settesoldi, in modo da consentire il transito in sicurezza dei veicoli d'emergenza, di soccorso e di pronto
intervento nonché degli altri autorizzati.
Si dispone altresì che le strutture in parola, in via Settesoldi, siano supportate da apposita segnaletica stradale verticale di "Segni sugli ostacoli, anomalie e punti critici stradali" (Figura II 470 Art. 175 Reg. Esec. N.C.d.S. D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.) da apporre in prossimità delle stesse, secondo il senso di circolazione, unitamente a fasce rifrangenti sulla struttura portante.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'attività commerciale "LAB59100 S.r.l.", nell'installazione delle strutture sopra descritte, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni e degli avventori individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, l'attività commerciale "LAB59100 S.r.l.", So.Ri. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'attività commerciale "LAB59100 S.r.l.", restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 18 giugno 2020