Vista la propria ordinanza n. 91/2019 e la successiva integrazione n. 232/2019, con le quali venivano rispettivamente adottati ed integrati i provvedimenti alla viabilità per consentire l'installazione di un castello di tiro rastremato occorrente per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via del Cimatori, civico 14;
vista la richiesta P.G. 18.104.009.181211/p del giorno 28 febbraio 2019, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 301/2019 del giorno 28 febbraio 2019, relativa alla proroga rispettivamente del punto 3 dell'ordinanza n. 91/2019 e del punto 4 della successiva integrazione n. 232/2019, necessaria per il completamento dei suddetti lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 14 marzo 2019;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 91/2019, limitatamente al punto 3, e il punto 4 della successiva integrazione n. 232/2019, confermando i provvedimenti di viabilità in esse disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 91/2019, limitatamente al punto 3, e il punto 4 della successiva integrazione n. 232/2019, siano prorogati fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 14 MAGGIO 2019, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
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LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dall'installazione del castello di tiro, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di pericolo: strettoia asimmetrica a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
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Al fine di consentire le operazioni di carico e scarico di materiale edile e/o di risulta necessario per l'esecuzione dei suddetti lavori, nella sotto indicata via per l'intera durata dell'intervento siano adottati, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 13:00 e le ore 15:30, gli ulteriori sotto elencati provvedimenti di viabilità:
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
L'intera area interessata dalle operazioni di carico e scarico del materiale edile dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
4.1 Ulteriori provvedimenti
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.
Si specifica altresì che i suddetti provvedimenti di cui al punto 4 non saranno in vigore nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Autorizzazioni al transito
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata dei lavori, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 7 marzo 2019