Vista la propria ordinanza n. 446/2019, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto di tamponatura della cinta muraria, a causa della caduta di alcune porzioni di mattone della muratura stessa, tale da rendere pericoloso sia il transito veicolare che quello pedonale su una porzione della sede stradale in prossimità di Porta Santa Trinita;
vista la nota pervenuta dal Servizio PP - Edilizia Pubblica, U.O.C. Nuove Opere ed Edilizia Monumentale, alle ore 17:02 del giorno 12 febbraio 2019, nella quale veniva comunicato che, a seguito di un sopralluogo effettuato in data odierna da tecnici di detto Servizio, era stata constatata l'assenza di condizioni di pericolosità tali da richiedere la chiusura al transito sia veicolare che pedonale di detto tratto di Porta Santa Trinita
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 446/2019;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 12 FEBBRAIO 2019:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 446/2019, relativa ai provvedimenti di viabilità per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto di tamponatura della cinta muraria, a causa della caduta di alcune porzioni di mattone della muratura stessa presso Porta Santa Trinita.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 13 febbraio 2019