Allo scopo di adottare provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie ed i viali a scorrimento veloce del territorio comunale per consentire l'esecuzione di lavori di pulizia del fondo stradale, da parte di ALIA S.p.A., con sede operativa in Prato in Via Paronese, civico 106;
vista l'istanza pervenuta da Alia S.p.A. in data 11 dicembre 2019, inerente all'adozione di appropriati provvedimenti di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;
considerato che con D.C.C. del 28/11/2002 n. 176 l'Amministrazione Comunale stabiliva di esternalizzare ad A.S.M. S.p.A., fra l'altro, il servizio di segnaletica stradale e del cantiere stradale comunale;
considerato altresì che, con D.G.C. n. 29 del 22 gennaio 2003, venivano emanate direttive per l'attuazione degli indirizzi sopra indicati;
preso atto del contratto di servizio sottoscritto tra il Comune di Prato ed A.S.M. S.p.A. in data 19 gennaio 2014 repertorio 31219;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.2125.181219/r del giorno 17 dicembre 2019;
rilevata pertanto la necessità di accogliere la richiesta di Alia S.p.A. e di adottare appropriati provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione, degli addetti ai lavori e per facilitare lo spostamento dei mezzi d'opera;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 01 GENNAIO 2020 al giorno 31 DICEMBRE 2020, previe opportune intese con il Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi successive, nei sotto elencati viali e vie siano adottati i necessari provvedimenti alla viabilità ritenuti più idonei e riconducibili disgiuntamente o congiuntamente a:
CHIUSURA CORSIA DI DESTRA o DI SINISTRA a fasi alterne, in ambedue le carreggiate, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di: segnale di corsia chiusa (chiusura corsia di destra/ chiusura corsia di sinistra);
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA e/o A SINISTRA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale temporanea di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
Si specifica che dette operazioni dovranno essere effetuate con l'ausilio di un mezzo dotato di segnaletica stradale di: segnale mobile di protezione (Figura II 401 Art. 39).
In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di ALIA S.p.A. possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o simili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con l'Ufficio Trasporti e Traffico.
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
ALIA S.p.A., affidataria del Servizio di Igiene Urbana e del Servizio di Manutenzione Ambiente Urbano per conto del Comune di Prato nonché le imprese da essa incaricate per l'esecuzione dei lavori di pulizia del fondo stradale, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto ai lavori, nell'osservanza scrupolosa delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, per la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada nonché per agevolare ogni tipo di manovra ai veicoli dei residenti e/o ai veicoli commerciali per operazioni di carico/scarico merci, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495), dandone preventivamente comunicazione almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'esecuzione dei lavori al Servizio PR Lavori Pubblici e Mobilità - U.O.C. Trasporti e Traffico.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PR - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ALIA S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di ALIA S.p.A. in solido con la ditta incaricata dell'esecuzione del taglio dell'erba, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 17 dicembre 2019