Allo scopo di consentire l'effettuazione di rilievi fotogrammetrici, a cura del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, delle facciate della Basilica-Cattedrale di Santo Stefano mediante volo di drone, è necessario inibire temporaneamente al transito pedonale le aree di Piazza Duomo riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
preso atto della richiesta pervenuta, in data 30/09/2019, dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze;
dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. n. del 02/10/2019;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la sicurezza degli addetti alle operazioni e dei passanti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d' Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1 Provvedimento principale
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni e posizionando, lungo i bordi esterni delle aree interdette, barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
1.1
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, limitatamente al tempo strettamente necessario all'effettuazione dei rilievi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di validità;
L'area di via Santo Stefano interdetta alla circolazione dovrà essere circoscritta mediante la collocazione di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. .
1.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, limitatamente al tempo strettamente necessario all'effettuazione dei rilievi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe opportune intese con Servizio PH 2 - U.O.C Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza degli addetti alle operazioni e dei passanti, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza della riscontrata impropria apposizione della segnaletica provvisoria, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 2 ottobre 2019