Vista la propria ordinanza nr 1380/2019 con la quale si permetteva l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche in Viale Montegrappa, tratto compreso tra l'intersezione con Viale Vittorio Veneto e l'intersezione con via Fra' Bartolomeo, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Cafissi Alvaro s.r.l. con sede a Prato ;
vista la richiesta pervenuta in data 20 giugno 2019 da uffici interni a questo Servizio, relativa alla proroga di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori, fino al 31 luglio 2019;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.237.190413 del giorno 13 aprile 2019;
verificato di poter accogliere la richiesta di proroga, dal momento che i lavori non termineranno entro il 30 giugno 2019 e adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 1380/2019 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 LUGLIO 2019, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dalle operazioni di abbattimento delle piante, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, secondo le modalità prescritte dal D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h;
l'intera area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
Le ditte esecutrici delle operazioni di abbattimento delle piante e di lavorazioni edili, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice delle operazioni di abbattimento delle piante, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 20 giugno 2019