Vista la propria ordinanza n. 1091/2019 con la quale si consentiva di effettuare i lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche nonché l'abbattimento di alberature poste a margine della viabilità principale in Viale Montegrappa, tratto compreso tra l'intersezione con Viale Vittorio Veneto e il civico 65, per conto del Servizio PH ed a cura delle ditte Cafissi Alvaro s.r.l. con sede a Prato e Ballotti Giardini S.r.l., con sede a Cantagallo;
vista la richiesta pervenuta in data 3 aprile 2019 da uffici interni a questo Servizio, relativa all'adozione di ulteriori provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori, consistenti nell'asfaltatura della sede stradale di viale Montegrappa;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza nr. 1091/2019;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.000.237.190113/r del giorno 13 gennaio 2019;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che, dal giorno 8 APRILE 2019:
sia REVOCATA l'ordinanza nr. 1091/2019, relativa ai lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche nonché l'abbattimento di alberature poste a margine della viabilità principale in Viale Montegrappa, tratto compreso tra l'intersezione con Viale Vittorio Veneto e il civico 65.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, Consiag Servizi Comuni S.r.l. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice delle operazioni di abbattimento delle piante, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 5 aprile 2019