Vista la propria ordinanza n. 3968/2017, relativa alla proroga dei provvedimenti di viabilità adottati con l'ordinanza n. 2671/2016, per consentire la messa in sicurezza, per pubblica incolumità, di un tratto di marciapiede e della carreggiata in Via Viaccia a Santa Cristina, tratto compreso tra l'intersezione con Via per il Poggio Secco ed il civico 3, a causa della caduta di alcune parti pericolanti dall'immobile ivi posto, tale da rendere pericoloso sia il transito veicolare che quello pedonale su una porzione della sede stradale;
vista la nota pervenuta in data 27 dicembre 2017 dal Sig. Sergio Fittipaldi, in qualità di tecnico incaricato dall'Ente Croce Rossa Italiana, con la quale si attestano l'avvenuta messa in sicurezza ed il conseguente termine dei lavori all'immobile posto nella suddetta Via Viaccia a Santa Cristina, ex sede della Croce Rossa;
preso atto del successivo sopralluogo svolto da personale tecnico interno a questo Servizio;
rilevata pertanto la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 3968/2017 del giorno 22 dicembre 2017;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
sia REVOCATA l'ordinanza n. 3968/2017, relativa alla proroga dei provvedimenti precedentemente adotti con l'ordinanza 2671/2016, per pubblica incolumità, e messa in sicurezza della sede stradale in Via Viaccia a Santa Cristina a causa di un edificio pericolante ex sede della Croce Rossa.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 9 gennaio 2018