Vista la propria ordinanza n. 780/2018, con la quale venivano adottati i provvedimenti alla circolazione per consentire l'esecuzione dei lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Viale Vittorio Veneto, limitatamente alla corsia riservata al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati, con direzione da Piazza Europa verso Piazza San Marco, richiesti dal Servizio PH ed a cura della ditta Endiasfalti S.p.A., con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci, civico 61;
vista la richiesta pervenuta in data 08 marzo 2018 da uffici interni a questo Servizio, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 08 marzo 2018 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 780/2018, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 780/2018 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 09 MARZO 2018, adottando, nella sotto indicata via, i seguenti provvedimenti alla viabilità:
1 Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
L'area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente circoscritta e protetta mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
2. Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito il traffico veicolare sarà così deviato:
-- il traffico veicolare degli aventi diritto, provenienti dal lato di Ponte alla Vittoria, sarà deviato nella CORSIA RISERVATA al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati, con direzione da Piazza San Marco verso Piazza Europa;
-- il traffico veicolare degli aventi diritto, provenienti dal lato di Piazza San Marco, sarà deviato nella CORSIA CON TRAFFICO PROMISCUO, con direzione da Piazza San Marco verso Piazza Europa.
3. Ulteriori provvedimenti:
3.1
limitatamente alla CORSIA RISERVATA al transito dei mezzi del trasporto pubblico locale ed agli altri autorizzati, con direzione da Piazza San Marco verso Piazza Europa sia istituito il senso unico di circolazione con direzione da Ponte alla Vittoria verso Piazza San Marco:
3.2
SENSO VIETATO, verso Ponte alla Vittoria, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato.
Si dispone altresì che sia mantenuto in essere il transito veicolare proveniente dal lato di Via F. Tacca in direzione di Via G.B. Tiepolo.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 8 marzo 2018