Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 426/2018

Revoca ordinanze n. 29/2018 e n. 176/2018, relative ai lavori di scavo per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato in Via del Molinuzzo ed in Via Toscana a cura del Consorzio Progetto Acqua S.p.A..
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 411/2018, con la quale sono stati adottati nuovi provvedimenti di viabilità per consentire lavori di scavo per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato in Via del Molinuzzo ed in Via Toscana per conto del Consorzio Progetto Acqua S.p.A. ed a cura della ditta Rosi Leopoldo S.p.A., con sede a Pescia (PT), in Via Guasti, civico 67;

vista la richiesta pervenuta il giorno 02 febbraio 2018 dal Consorzio Progetto Acqua S.p.A., relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità per l'esecuzione dei suddetti lavori;

dato atto che le precedenti ordinanze n. 29/2018 e 176/2018, relative al medesimo oggetto, risultano incompatibili con la nuova ordinanza sopra citata a causa della variazione dei lavori da realizzare;

rilevata quindi la necessità di revocare le suddette ordinanze 29/2018 e n.176/2018;

visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone
  • che dal giorno 06 FEBBRAIO 2018

siano REVOCATE le ordinanze n. 29/2018 e n. 176/2018, relative ai lavori di scavo per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato in Via del Molinuzzo ed in Via Toscana .








Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 7 febbraio 2018

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)