Vista la propria ordinanza n. 408/2018 con la quale sono stati adottati nuovi provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per l'estensione della rete gas in Via di Cerreto e Solano ed in Via di Tofanaia e di Butia, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12
vista la richiesta P.G. 17.055.036.170719/r del giorno 06 febbraio 2018, presentata da So.Ri. S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1354/2017 del giorno 19 luglio2017;
dato atto che le precedenti ordinanze n. 98/2018 e 404/2018, relative al medesimo oggetto, risultano incompatibili con la nuova ordinanza sopra citata a causa della variazione dei provvedimenti di divieto di transito;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 404/2018, adottando nel contempo nuovi provvedimenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
siano REVOCATE le ordinanze n. 98/2018 e n. 404/2018, relative ai lavori di scavo per l'estensione della rete gas in Via di Cerreto e Solano ed in Via di Tofanaia e di Butia.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, A.S.M. S.p.A. ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 6 febbraio 2018