Vista la propria ordinanza n. 98/2018, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per l'estensione della rete gas in Via di Cerreto e Solano ed in Via di Tofanaia e di Butia, a cura della ditta C.E.A., con sede in Calderara di Reno (BO) in Via Bacciliera n. 10/12;
vista la richiesta P.G. n. 17-003-014.171129/r del giorno 05 febbraio 2018, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, inerente all'adozione di nuovi provvedimenti di viabilità, in quanto sono stati modificati sia i giorni che gli orari oggetto dell'esecuzione dei lavori suddetti;
vista l'Autorizzazione P.G.190443/2017 del giorno 30 ottobre 2017, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A.;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza 98/2018, adottando nel contempo nuovi provvedimenti di viabilità;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
1 Revoca
che dal giorno 05 FEBBRAIO 2018:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 98/2018, relativa all'esecuzione dei lavori di estensione della rete gas in Via di Cerreto e Solano ed in Via di Tofanaia e di Butia.
2. Nuovi provvedimenti
che, dal giorno 06 FEBBRAIO 2018 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 28 FEBBRAIO 2018, limitatamente alla fascia oraria compresa tra le ore 09:00 le ore 17:00, nelle sotto elencate vie siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.1 Provvedimento principale
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di camminamento pedonale interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione.
Durante l'esecuzione dei lavori l'area adibita a cantiere stradale dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495.
2.2 Ulteriori provvedimenti
2.2.1
STRADA SENZA USCITA, verso Via di Tofanaia e di Butia/Via Malcantone e Vignone, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di: strada senza uscita.
2.3. Preavvisi
La ditta esecutrice dei lavori dovrà fornire la massima informazione all'utenza circa le deviazioni all'uopo adottate mediante l'apposizione di un congruo numero di pannelli di preavviso ed indicanti le deviazioni, in corrispondenza delle sotto elencate intersezioni:
Si specifica che dalle ore 17:00 alle ore 09:00 del giorno successivo e nei giorni di sabato e festivi la sede stradale delle vie suddette dovrà rimanere libera da qualsiasi ingombro previa
adozione dei necessari accorgimenti atti a garantire la transitabilità della strada stessa.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La C.E.A. Cooperativa Edile Appennino a r.l., esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 5 febbraio 2018