Viste le proprie ordinanze n. 3153/2018 e n. 3654/2018, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo per la sostituzione delle tubazioni della rete gas e per i successivi allacciamenti in Via Atto Vannucci a cura della ditta F.lli Fegatilli S.r.l., con sede in Palaia (PI) in Via L. da Vinci snc;
vista la richiesta P.G. n. 18-006-024-180829/p/p del giorno 24 ottobre 2018, pervenuta a questo ufficio tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" dalla società Toscana Energia S.p.A., committente dei lavori, relativa ad un'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per il completamento dei suddetti lavori;
vista l'Autorizzazione P.G. 32049/2018 del giorno 22 febbraio 2018, per l'esecuzione dei lavori nelle sedi stradali di proprietà comunale, rilasciata dal Servizio Mobilità e Infrastrutture alla società Toscana Energia S.p.A.;
preso atto quindi che i suddetti lavori non potranno essere ultimati entro il giorno 26 ottobre 2018;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 3153/2018, già prorogata con ordinanza n. 3654/2018, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3153/2018, già prorogata con ordinanza n. 3654/2018, venga ulteriormente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 OTTOBRE 2018, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1. Provvedimento principale
LAVORI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale temporanea di lavori;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dai lavori, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti della stessa via, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
Durante l'esecuzione delle suddette operazioni l'area adibita alle stesse dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
2. Deviazioni
Durante la suddetta chiusura il traffico veicolare degli aventi diritto, proveniente dal lato di Via Santa Trinita, sarà deviato in:
Via Santa Trinita, Via G. Silvestri e Piazza del Collegio.
3. Ulteriori provvedimenti
3.1
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, eccetto residenti e frontisti di Via A. Vannucci, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra con pannello integrativo di eccezione;
3.2
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannello integrativo di eccezione;
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI 0/24, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 10 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 10 Km/h;
3.3
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: fermarsi e dare precedenza;
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzioni consentite diritto e sinistra.
4 Autorizzazione al transito
La ditta esecutrice dei lavori dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata
della operazioni di scarico dei mobili, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo
ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
Si specifica altresì che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 26 ottobre 2018