Vista la propria ordinanza n. 30/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti temporanei di viabilità in tutte le vie e le piazze del territorio comunale per consentire l'esecuzione di lavori necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi stradali e delle loro pertinenze, comprese opere di segnaletica, di verde pubblico e di tutti gli altri interventi previsti nel contratto di servizio, a cura di Consiag Servizi Comuni, con sede a Prato, in Via U. Panziera, civico 16;
vista la richiesta pervenuta in data 23 dicembre 2017 da Consiag Servizi Comuni, relativa alla proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza e necessari per lo svolgimento dei suddetti lavori;
visto il disciplinare tecnico per la gestione del servizio di cantiere stradale;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare la sopra citata ordinanza n. 30/2017, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 30/2017 venga prorogata fino al giorno 31 GENNAIO 2018, previe preventive ed opportune intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nonché per brevi tratti ed a fasi progressive, in tutte le vie, viali, corsi, piazze e piste ciclabili del Comune di Prato, siano adottati i necessari provvedimenti alla viabilità ritenuti di volta in volta più idonei e riconducibili disgiuntamente o congiuntamente a:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purché non inferiore a ml. 3,00 di larghezza per ciascuna corsia, apponendo conforme e idonea segnaletica di pericolo: strettoia asimmetrica a destra e/o a sinistra;
SENSO UNICO ALTERNATO, apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: dare precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato del restringimento di carreggiata, ed apponendo conforme e idonea segnaletica di precedenza: diritto di precedenza nei sensi unici alternati, per il transito dal lato opposto al restringimento di carreggiata, regolandone, all'occorrenza, i flussi con l'ausilio di movieri a vista;
RIDETERMINAZIONE DELLE CORSIE DI MARCIA a mezzo di barriere stradali di sicurezza, di coni o di delineatori flessibili conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 30 KM/H, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: limite massimo di velocità 30 km/h.
In considerazione degli effetti che gli interventi a cura di Consig Servizi Comuni S.r.l. possano determinare sulla viabilità, tenendo conto anche di altri eventuali lavori, eventi, manifestazioni o simili in corso o programmati, è necessario che questi vengano preventivamente concordati con l'Ufficio Trasporti e Traffico.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico di Consiag Servizi Comuni S.r.l., restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 4 gennaio 2018