Vista la propria ordinanza n. 2963/2018, relativa allo svolgimento, per il giorno 03 settembre 2018, di una manifestazione sportiva consistente in una corsa podistica non competitiva su due percorsi di km 10 e di km 5, denominata "Da Sponda a Sponda", con partenza alle ore 20:30 da Via Santa Trinita ed arrivo previsto alle ore 23:00 circa nella stessa Via Santa Trinita, a cura del G.P. "Le Aquile Mattiniere;
vista l'ordinanza n. 3073/2018 del giorno 28 agosto 2018, relativa ai lavori di eliminazione delle barriere architettoniche per consentire l'accessibilità al Ponte della Passerella sul fiume Bisenzio, che richiede la modifica di una parte dei percorsi della suddetta gara denominata "Da Sponda a Sponda";
ritenuto, pertanto, necessario integrare la suddetta ordinanza n. 2963/2018;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che i percorsi di 10 Km e di 5 Km della gara denominata "Da Sponda a Sponda" del 03 SETTEMBRE 2018, come da ordinanza n. 2963/2018 del giorno 09 agosto 2018, siano modificati come segue:
Si specifica che l'ordinanza n. 2963/2018, viene confermata in ogni altra parte.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C Trasporti e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s. m. i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 30 agosto 2018