Vista la propria ordinanza n. 2437/2018, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Via Po, tratto compreso tra l'intersezione con Via Clitumno e l'intersezione con Via Montalese, ed in Via Montalese, tratto compreso tra l'intersezione con Via Po ed il civico 175, per conto del Servizio PH ed a cura della ditta Endiasfalti S.p.A., con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci, civico 61;
vista la richiesta pervenuta in data 27 giugno 2018 da uffici interni a questo Servizio, relativa all'adozione di appropriati provvedimenti temporanei di viabilità necessari per l'esecuzione dei suddetti lavori;
dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1919.180628/r del giorno 02 luglio 2018;
vista la comunicazione pervenuta in data 04 luglio 2018 dalla ditta esecutrice dei lavori, relativa all'impossibilità di eseguire l'intervento in oggetto per motivi tecnici;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 2437/2018;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 04 LUGLIO 2018:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 2437/2018, relativa all'esecuzione di lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura in Via Po, tratto compreso tra l'intersezione con Via Clitumno e l'intersezione con Via Montalese, ed in Via Montalese, tratto compreso tra l'intersezione con Via Po ed il civico 175, per conto del Servizio PH.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 4 luglio 2018