Vista la propria ordinanza n. 1136/2018 e la successiva proroga con ordinanza n. 1441/2018, con le quali sono stati rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di scavo per la realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato nell'area d'intersezione, regolata a rotatoria, posta tra Via Toscana e Via dei Fossi, in Via Toscana ed in Via del Molinuzzo, per conto del Consorzio Progetto Acqua S.p.A. ed a cura della ditta Rosi Leopoldo S.p.A., con sede a Pescia (PT), in Via Guasti, civico 67;
preso atto dello stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi non interessano più l'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via dei Fossi, ed il tratto di Via Toscana compreso tra l'intersezione con Via del Molinuzzo e l'intersezione con Via dei Fossi;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 1136/2018 e la successiva proroga ordinanza n. 1441/2018;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
siano REVOCATE l'ordinanza n. 1136/2018 e la successiva proroga connessa con ordinanza n. 1441/2018, relative ai provvedimenti temporanei di viabilità nell'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via dei Fossi, in un tratto di Via Toscana ed in un tratto di Via del Molinuzzo, per lavori di realizzazione della nuova fognatura industriale di Prato.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 4 maggio 2018