Allo scopo di consentire l'esecuzione di operazioni di trasloco Via Benedetto Cairoli, civico 68, a cura della ditta Fiorentina S.r.l., con sede a Campi Bisenzio, in Via F. Brunelleschi, civico 2/a;
vista la richiesta P.G. 18.020.051.180330 del giorno 30 marzo 2018, presentata da So.Ri. S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 496/2018 del giorno 30 marzo 2018;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti alle operazioni;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che il giorno 18 APRILE 2018, dalle ore 12:00 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 18:00, nel sotto indicato viale siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede interessato dalle operazioni di trasloco, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
DIVIETO DI TRANSITO, eccetto residenti e frontisti, apponendo conforme segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità e d'eccezione.
Durante l'esecuzione delle suddette operazioni di trasloco l'area adibita alle stesse dovrà essere opportunamente recintata mediante la posa in opera di un congruo numero di barriere stradali
di sicurezza conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992.
2. Deviazioni
Durante la suddetta chiusura il traffico veicolare degli aventi diritto sarà deviato in:
Via Pugliesi, Via G. Garibaldi, Via G. Verdi e Via B. Cairoli.
3. Ulteriori provvedimenti
Al fine di attuare la suddetta chiusura nelle vie sottoelencate siano adottati i seguenti provvedimenti:
3.1
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via G. Garibaldi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
3.2
SENSO UNICO, con direzione da Via B. Cairoli verso Via G. Garibaldi, revocando temporaneamente il senso unico di circolazione esistente, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
3.3
SENSO VIETATO verso Via B. Cairoli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
3.4
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;
3.5
SENSO VIETATO verso Via B. Cairoli, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
3.6
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA, verso Via G. Garibaldi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
3.7
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, verso Via G. Garibaldi, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.
4. Autorizzazione al transito
La ditta esecutrice dei traslochi dovrà preventivamente richiedere all'ufficio permessi di Consiag Servizi S.R.L (telefono 0574/870560) i permessi temporanei, validi per l'intera durata delle operazioni di trasloco, per i veicoli da autorizzare al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0/24) e nella ZTL "B" 7:30/18:30. I permessi rilasciati dovranno essere esposti, in modo ben visibile, nella parte anteriore di ciascun veicolo autorizzato.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico dell'impresa esecutrice delle operazioni di trasloco, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 13 aprile 2018