Vista la propria ordinanza n. 1136 del giorno 4 aprile 2018, con la quale sono stati adottati nuovi provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione dei lavori di scavo inerenti alla realizzazione di un tratto della nuova fognatura industriale di Prato in Via Toscana ed in Via del Molinuzzo e nell'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via dei Fossi per conto del Consorzio Progetto Acqua S.p.A. ed a cura della ditta Rosi Leopoldo S.p.A., con sede a Pescia (PT), in Via Guasti, civico 67;
preso atto dello stato di avanzamento dei lavori e che gli stessi non interessano più l'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via del Molinuzzo;
dato atto che le precedenti ordinanze n. 29/2018 e 1062/2018, rispettivamente istitutiva dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati per consentire lo svolgimento dei sopra descritti lavori e di proroga della stessa ordinanza n. 29/2018, risultano incompatibili con la nuova ordinanza sopra citata a causa della variazione dei provvedimenti di divieto di transito;
rilevata quindi la necessità di revocare le suddette ordinanze n. 29/2018 e 1062/2018, inerenti ai provvedimenti di viabilità nell'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via del Molinuzzo;
visti gli artt. 5, comma 3, 6, 7, 39, 40, 158 e 188 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
siano REVOCATE le ordinanze n. 29/2018 e n. 1062/2018, relative ai provvedimenti temporanei di viabilità nell'area d'intersezione regolata a rotatoria posta tra Via Toscana e Via del Molinuzzo per lavori di realizzazione della nuova fognatura industriale di Prato.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495) entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 5 aprile 2018