Vista la propria ordinanza n. 3470/2016, integrata con ordinanza n. 3683/2016, e prorogate con ordinanza n.612/2017, con le quali venivano rispettivamente adottati e prorogati i provvedimenti di viabilità allo scopo di consentire: 1) l'installazione di un ponteggio, l'accesso e l'uscita dei mezzi d'opera dall'area di cantiere posta in proprietà privata, occorrente per lavori di rifacimento della copertura dell'edificio ex Conservatorio di Santa Caterina, ubicato al civico 11 di Via Santa Caterina; 2) di individuare un'area adibita allo stazionamento dei mezzi di questa Amministrazione Comunale, normalmente stazionati all'interno della suddetta struttura;
vista la richiesta pervenuta in data 31 marzo 2017 dal Servizio PI - Lavori Pubblici, relativa ad un'ulteriore proroga dei provvedimenti temporanei di viabilità adottati con la suddetta ordinanza 3470/2016, integrata con ordinanza 3683/2016 e prorogate con ordinanza n. 612/2017, necessari per il completamento dei suddetti lavori;
dato atto che la suddetta istanza è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13.048.1117.161129/p/p del giorno 31 marzo 2017;
preso atto quindi che i suddetti lavori non sono stati ultimati entro il giorno 31 marzo 2017 e che la relativa segnaletica stradale provvisoria, disposta con la suddetta ordinanza, risulta regolarmente installata ed a tutt'oggi vigente;
verificato di poter accogliere la richiesta e di poter prorogare ulteriormente la sopra citata ordinanza n. 3470/2016, così come integrata con ordinanza 3683/2016 e prorogate con ordinanza 612/2017, confermando i provvedimenti di viabilità in essa disposti;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto il D.M. del 4 marzo 2013 "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare (ai sensi dell'art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. n.81/2008)".
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 3470/2016, così come integrata dall'ordinanza 3683/2016, e prorogate con ordinanza 612/2017, sia ulteriormente prorogate fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 10 MAGGIO 2017, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
1.
TRANSITO VIETATO AI PEDONI, nel tratto di marciapiede posto sul lato dei civici dispari interessato dal ponteggio edile, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata.
2.
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, eccetto i veicoli di questa amministrazione comunale opportunamente individuati, limitatamente al lato adiacente le mura medievali, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità, di rimozione forzata e d'eccezione.
2.1
per tutta la durata della presente ordinanza sia sospesa la pulizia meccanica della sede stradale, limitatamente alla parte occupata dalla sosta dei veicoli dell'Amministrazione Comunale.
Si specifica che dovranno essere mantenuti gli idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet venerdì 31 marzo 2017