Vista la richiesta presentata in data 19/12/2016, tramite posta elettronica, dal Nucleo Tutela del Lavoro dei Carabinieri di Prato, relativa all'adozione di provvedimenti permanenti di viabilità per la realizzazione di stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio presso l'INAIL di Prato;
constatato che la sopra citata richiesta scaturisce dalle esigenze tecnico-operative del Nucleo Tutela del Lavoro dei Carabinieri;
verificato di poter realizzare cinque stalli di sosta riservati in via Quirico Baldinucci, adottando i necessari provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 39 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (N.C.d.S.) e del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione(D.P.R. 16.12.1992, n. 495);
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
che dal giorno 14 MARZO 2017 nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti permanenti di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA 0-24, eccetto veicoli del Nucleo Tutela del Lavoro dei Carabinieri, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e d'eccezione (fig. II 109 Art. 125).
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa al lato ed al tratto sopra indicati di via Quirico Baldinucci, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 14 marzo 2017