Vista la propria ordinanza n. 3403/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile, occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via Armando Spadini, civico 20;
vista la richiesta P.G. 17.089.003.171103 del giorno 03 novembre 2017, presentata da So.Ri S.p.A. tramite il nuovo applicativo "Prato City Works" e riferita alla pratica Asup 1978/2017 del giorno 03 novembre 2017;
vista comunicazione pervenuta in data 08 novembre 2017 da So.Ri S.p.A., relativa all'impossibilità del richiedente di eseguire i suddetti lavori per motivi tecnici;
rilevata quindi la necessità di revocare la suddetta ordinanza n. 3403/2017;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dal giorno 09 NOVEMBRE 2017:
sia REVOCATA l'ordinanza n. 3403/2017, relativa all'installazione di un'area di cantiere e di deposito di materiale edile occorrenti per l'esecuzione di lavori di manutenzione edilizia all'immobile ubicato in Via Armando Spadini, civico 20.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 9 novembre 2017