Vista la propria ordinanza n. 238/2016, con la quale venivano adottati provvedimenti di viabilità inerenti all'istituzione di un'intersezione a rotatoria, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza e di fluidificazione del traffico tra Viale G. Galilei e Via G. Marradi, individuata nella rete stradale comunale come riportato nell'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
dato atto altresì che la realizzazione della suddetta rotatoria è prevista all'interno delle opere di urbanizzazione inerenti al sotto riportato Permesso di Costruire;
visto il Permesso di Costruire P.E. 760-20143 - Prot. Gen. n. 44899 del 31 marzo 2014, rilasciato dal Servizio Edilizia e Attività Economiche alla società Esselunga S.p.A.;
dato atto che le opere di urbanizzazione primaria previste dal succitato titolo non sono state ancora ultimate e che, pertanto, è necessario prorogare la suddetta ordinanza fino al 31/05/2017;
dato atto che presso la predetta rotatoria è tuttora in essere l'apposita segnaletica verticale ed orizzontale conforme al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e s.m.i.);
rilevata pertanto la necessità di prorogare la suddetta ordinanza n. 238/2016;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 158 e 159 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, e gli artt. 83, 120 e 149 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che l'ordinanza n. 238/2016 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 MAGGIO 2017, fermi restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionati nella medesima e di seguito dettagliati:
La presente ordinanza sostituisce e revoca ogni altra precedente ordinanza, relativa all'intersezione posta tra viale Galileo Galilei e via Giovanni Marradi, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 7 febbraio 2017