Vista la propria ordinanza n. 219/2017, con la quale venivano adottati i provvedimenti di viabilità per consentire l'esecuzione di lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura e manutenzione dei marciapiedi in Via Gino Capponi ed in Via Pietro Colletta, tratto compreso tra Via G. Capponi e Via C. Abba, per conto di Consiag Servizi Comuni S.r.l., eseguiti dalla ditta Endiasfalti S.p.A. con sede in Agliana (PT), Via F. Ferrucci, civico 61;
vista la richiesta pervenuta in data 31 gennaio 2017 dalla ditta esecutrice dei lavori, con la quale comunicava che per avverse condizioni metereologiche non potevano essere effettuati i lavori previsti al punto 2.2, riferito al provvedimento di divieto di transito in Via Gino Capponi, tratto compreso tra Via G. Dolci e Via E. Mayer, della suddetta ordinanza 219/2017 e contestualmente richiedeva lo spostamento degli stessi al giorno 01 febbraio 2017;
rilevata quindi la necessità di revocare, limitatamente al punto 2.2 la suddetta ordinanza 219/2017, adottando nel contempo gli stessi provvedimenti di viabilità ad altra data;
premesso che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;
verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;
dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
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che il giorno 31 GENNAIO 2017:
sia REVOCATA, limitatamente al punto 2.2 previsto per il giorno 31 gennaio 2017 dell'ordinanza n. 219/2016, relativo al divieto di transito in Via Gino Capponi, tratto compreso tra Via G. Dolci e Via E. Mayer per lavori di risanamento del manto stradale e di rifacimento del tappeto d'usura.
2. Nuovi provvedimenti
2.2 Provvedimento di divieto di transito in Via G. Capponi, tratto compreso tra Via G. Dolci e Via E. Mayer:
che il giorno 01 FEBBRAIO 2017, dalle ore 09:00 fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 16:00, nella sotto indicata via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
2.2.1 Provvedimento principale
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
2.2.2 Deviazioni
Durante detta fase di divieto di transito nel suddetto tratto di Via G. Capponi il traffico veicolare sarà così deviato:
-- il traffico veicolare proveniente da Via G. Capponi (lato Via R. Lambruschini) sarà deviato in:
Via G. Dolci, Via R. Lambruschini, Via L. Cadorna e Via G. Capponi;
-- il traffico veicolare proveniente da Via C. Balbo (lato Via V. Salvagnoli) con direzione Via G. Capponi/Via R. Lambruschini sarà deviato in:
Via V. Salvagnoli, Via E. Mayer, G. Dolci, Via R. Lambruschini.
Si specifica cha lungo il percorso della deviazione dovrà essere apposta segnaletica stradale con la scritta "DEVIAZIONE" e FRECCIA DIREZIONALE
2.2.3 Ulteriori provvedimenti:
2.2.3.1
DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità.
2.2.3.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra;
2.2.3.3
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di pericolo: doppio senso di circolazione;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ 30 Km/h, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: limite massimo di velocità 30 Km/h.
2.2.3.4
FERMARSI E DARE PRECEDENZA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale di precedenza: fermarsi e dare precedenza;
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA, apponendo conforme ed idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria a destra.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.
E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 31 gennaio 2017