Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2604/2017

Integrazione all'ordinanza n. 2584/2017 relativa alla chiusura al transito ed interdizione alla sosta nel parcheggio pubblico posto in fregio a viale Montegrappa, civico 305, in località Ponzano.
il dirigente

Vista la propria ordinanza n. 2584/2017, relativa all'installazione di un cantiere edile per la costruzione della nuova scuola materna in località Ponzano, al relativo accesso al medesimo dei mezzi d'opera ed allo scarico dei materiali, a cura del Servizio PP Edilizia Pubblica;

vista la comunicazione pervenuta in data 31 agosto 2017 dal suddetto Servizio PP Edilizia Pubblica, relativa all'impossibilità di garantire l'accesso al percorso dei giardini di Viale Montegrappa;

ritenuto quindi opportuno integrare la predetta ordinanza 2584/2017;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 20 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che l'ordinanza n. 2584/2017 del giorno 30 agosto 2017 sia integrata come segue:

dopo il punto 1.1 è soppresso il seguente capoverso:

Si prescrive che l'accesso al percorso dei giardini di Viale Montegrappa dovrà essere mantenuto libero ed in sicurezza.


Si specifica che l'ordinanza n. 2584/2017 viene confermata in ogni altra parte.






Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., Consiag Servizi Comuni S.r.l., Confcommercio ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990, e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già 4V) del 30/09/2013, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 31 agosto 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)