Comune di Prato
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Servizio Lavori Pubblici e Mobilità - Ufficio Ordinanze
Ordinanza n. 2584/2017

Chiusura al transito ed interdizione alla sosta nel parcheggio pubblico posto in fregio a viale Montegrappa, civico 305, in località Ponzano.
il dirigente

Allo scopo di consentire l'installazione di un cantiere edile per la costruzione della nuova scuola materna in località Ponzano ed il relativo accesso al medesimo ai mezzi d'opera e di scarico dei materiali, è necessario interdire alla circolazione ed alla sosta il parcheggio posto in fregio a viale Montegrappa in prossimità del civico 305;

preso atto dell'istanza pervenuta dal Servizio PP Edilizia Pubblica in data 29 agosto 2017, inerente all'adozione di provvedimenti temporanei di viabilità per interdire l'accesso e la sosta nell'area di parcheggio sopra descritta;

dato atto che la suddetta richiesta è stata registrata nel nuovo applicativo "Prato City Works" al P.G. 13-048-1473-170830 del giorno 30 agosto 2017;

verificato di poter accogliere la richiesta adottando i conseguenti ed appropriati provvedimenti di viabilità, allo scopo di garantire la fluidità della circolazione e la sicurezza degli addetti ai lavori;

dato atto che i provvedimenti sono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

visti gli artt. 5, comma 3, 7, 21 e 27 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

visto il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

dispone

che, dal giorno 05 SETTEMBRE 2017 fino al termine dei lavori e comunque non oltre il giorno 31 AGOSTO 2018, nel sotto indicato parcheggio siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

1. Provvedimento principale

  • Area di parcheggio posta in fregio al Viale Montegrappa in prossimità del civico 305, con accesso ed uscita sul viale medesimo:

DIVIETO DI TRANSITO, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di transito con pannelli integrativi di validità;

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in tutta l'area di parcheggio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

TRANSITO VIETATO AI PEDONI, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: transito vietato ai pedoni.

L'area interessata dal cantiere dovrà essere opportunamente recintata e protetta a mezzo di barriere stradali di sicurezza conformi al D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.i. .

1.1

Ulteriori provvedimenti

  • Viale Montegrappa, per il traffico veicolare proveniente dal lato di viale G. Marconi, all'intersezione con l'area di parcheggio posta in prossimità del civico 305:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, per interdire l'accesso al suddetto parcheggio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto;

  • Viale Montegrappa, per il traffico veicolare proveniente dal lato di viale della Repubblica, all'intersezione con l'area di parcheggio posta in prossimità del civico 305:

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO, per interdire l'accesso al suddetto parcheggio, apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: direzione obbligatoria diritto.





Si prescrive che l'accesso al percorso dei giardini di Viale Montegrappa dovrà essere mantenuto libero ed in sicurezza.





In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, previe intese con il Servizio PH 2 - Ufficio Trasporti e Traffico, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

L'impresa esecutrice dei lavori per conto del Servizio PP Edilizia Pubblica dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), nella scrupolosa osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 e dalla presente ordinanza, a cura e spese dell'impresa esecutrice dei lavori per conto del Servizio PP Edilizia Pubblica;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837371 prima della decorrenza del presente atto;
  4. esibizione, in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza;
  5. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se necessaria, da parte della società So.Ri. S.p.A., che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli organi competenti nel luogo oggetto della presente ordinanza.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Servizio PH 2 - U.O.C. Trasporti e Traffico, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori per conto del Servizio PP Edilizia Pubblica, restando il Comune di Prato ed il suo personale tecnico e stradale completamente sollevato ed indenne.

E' delegato alla firma della presente ordinanza, in conformità alla specifica delega del Dirigente del Servizio PH (già Servizio 4V) P.G. 65307 del 21/05/2012, il Dott. Davide Puccianti, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Trasporti e Traffico, e, in sua assenza, il Geom. Gerarda del Reno, in qualità di Responsabile dell'U.O.C. Urbanizzazione Primaria.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 agosto 2017

Il Dirigente
(Ing. Rossano Rocchi)