Vista la richiesta P.G. 198326 del 30/11/2016, pervenuta da alcuni cittadini in ordine alla necessità di garantire la possibilità della manovra di regresso dei veicoli nell'ultimo tratto di via Paolo Giorgi, in prossimità del rilevato ferroviario;
preso atto che per la conformazione dei luoghi, le manovre di regresso dei veicoli risultano disagevoli, in particolare a causa della sosta su ambo i lati, che determina situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione;
rilevata pertanto la necessità, per la sicurezza e la fluidità della circolazione, di istituire provvedimenti di modifica alla disciplina della sosta nel tratto senza uscita di via Paolo Giorgi compreso tra il civico 38 ed il civico 49, accogliendo l'istanza pervenuta;
visti gli artt. 5, comma 3, e 7 del N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
che dalle ore 10:00 del giorno 24 GENNAIO 2017 nel sotto indicato tratto di via siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
1. Provvedimento principale
DIVIETO DI SOSTA 0-24 CON RIMOZIONE FORZATA, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di: divieto con pannelli integrativi di validità, rimozione forzata, inizio, continuazione, fine.
2. Revoche
La presente ordinanza sostituisce e REVOCA ogni altra eventuale precedente ordinanza, relativa alla disciplina della sosta nel suddetto tratto di via P. Giorgi, ad eccezione dell'ordinanza n. 2187 del 27/07/2015, che risulti in contrasto con i provvedimenti di viabilità contenuti nella presente e con la segnaletica di nuova istituzione.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Il Servizio PH - U.O.C. Trasporti e Traffico PH2, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada ed a chi altro spetti, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) e dell'art. 74 del suo Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione (D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495), entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet martedì 24 gennaio 2017